Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
AVVISO DI INTIMAZIONE IRAP 2004
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14480/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del prof. pvv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 458/07/2022, depositata il 22 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
In data 7 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificava a Callegaro Stefano, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimazione di pagamento n. 119-2019-90059316674-000, sulla base del mancato pagamento di cinque cartelle precedentemente notificate, in particolare aventi n. 119-2001-0067857074501, n. 119-20010067857276501, n. 119-2003-0001835633501, n. 119-20010021302654501 e n. 119-2007-0007600850501.
Il contribuente impugnava suddetta intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia la quale, con sentenza n. 755/01/2020, depositata il 6 novembre 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnat o per vizio di incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Venezia.
Interposto gravame da ll’Ufficio , la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 458/07/2022, pronunciata il 15 febbraio 2022, e depositata in segreteria il 22 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’appello , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di un unico motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio de ll’11 ottobre
2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
1. IL ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all’intimazione di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 202 3, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso.
Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023 .