Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto: tributi definizione agevolata
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31036/2021 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 559/01/21, depositata in data 13 maggio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato due intimazioni di pagamento e gli estratti di ruolo (come risulta dalla sentenza impugnata) , al fine di dedurre l’inesistenza e la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese;
che la CTP di Livorno ha accolto il ricorso;
che la CTR della Toscana ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso per le cartelle in relazione alle quali era stata proposta istanza di definizione agevolata e ritenendo per le ulteriori cartelle il credito non prescritto, attesa la notificazione delle originarie cartelle e l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e che l’Agente del la Riscossione si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ;
che il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente, con memoria depositata in data 10 novembre 2023, ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss. l. 29 dicembre 2022, n. 197, avente ad oggetto anche le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, chiedendo l’applicazione della massima rateazione consentita di cui all’art. 1, comma 23 2, l. n. 197/2022;
che è st ata depositata comunicazione dell’Agente della Riscossione relativa alle somme dovute;
che , a termini dell’art. 1, comma 236 l. n. 197/2022, l ‘estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui non può procedersi, come chiede parte ricorrente in memoria, alla declaratoria di estinzione o di cessazione della materia del contendere;
che, pertanto, deve procedersi al rinvio a nuovo ruolo all’esito dell’esecuzione del piano di rateazione;
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024