Definizione Agevolata: Come Sospende il Processo Tributario
L’adesione a una definizione agevolata, come la cosiddetta “rottamazione quater”, rappresenta per molti contribuenti un’ancora di salvezza per regolarizzare la propria posizione con il Fisco. Ma quali sono le conseguenze su un processo tributario già in corso? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, stabilendo un principio di pragmatismo procedurale: se il contribuente paga, il processo si ferma in attesa dell’esito.
I Fatti del Caso
Una società si trovava nel pieno di un contenzioso tributario, giunto fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. L’oggetto della disputa era l’impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Durante lo svolgimento del processo, la società ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, aderendo alla procedura di definizione agevolata nota come “rottamazione quater”.
Come prova della sua volontà di sanare il debito, la società ha non solo presentato la domanda, ma ha anche iniziato a versare regolarmente le rate previste dal piano di rateizzazione, fornendo la relativa documentazione in atti.
La Decisione della Corte sulla Definizione Agevolata
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione ha dovuto valutare come procedere. Anziché entrare nel merito delle questioni legali sollevate nel ricorso, i giudici hanno preso atto di un fatto decisivo: era in corso una procedura di estinzione del debito che, se portata a termine con successo, avrebbe reso inutile la prosecuzione del giudizio.
Il piano di rateizzazione accettato dalla società, infatti, prevedeva come data di scadenza dell’ultima rata il 30 novembre 2027. Pertanto, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto il rinvio del giudizio “a nuovo ruolo” a una data successiva al 30/11/2027. In pratica, il processo è stato congelato in attesa di vedere se il contribuente onorerà fino in fondo il suo impegno con il Fisco.
Le Motivazioni
La logica dietro questa decisione è eminentemente pratica e risponde a un principio di economia processuale. La Corte ha ritenuto che proseguire con il giudizio sarebbe stato inefficiente e potenzialmente superfluo. Se la società completerà regolarmente il pagamento di tutte le rate previste dalla definizione agevolata, il debito originario si estinguerà. Di conseguenza, la materia del contendere, ovvero l’oggetto stesso della lite, cesserà di esistere, portando all’estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Decidere le sorti del ricorso prima della conclusione del piano di rottamazione sarebbe stato prematuro. Il rinvio, quindi, rispetta la volontà del legislatore di favorire la risoluzione dei debiti fiscali tramite strumenti deflattivi del contenzioso e consente alle parti di attendere l’esito della procedura amministrativa, che potrebbe risolvere la controversia in via definitiva.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante effetto pratico per i contribuenti che scelgono la via della definizione agevolata: l’adesione a un piano di rottamazione e il suo regolare pagamento possono portare alla sospensione di fatto dei processi tributari in corso. Questo non solo evita al contribuente di dover sostenere ulteriori costi legali nell’immediato, ma cristallizza la situazione in attesa che la procedura di sanatoria faccia il suo corso. La decisione della Cassazione rafforza l’efficacia degli strumenti di tregua fiscale come la rottamazione, riconoscendone la prevalenza e l’impatto diretto sulla pendenza dei giudizi.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata (rottamazione quater)?
Il processo viene rinviato a una data successiva alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateizzazione, sospendendo di fatto il giudizio in attesa dell’esito della procedura di definizione agevolata.
Perché la Corte ha deciso di rinviare il giudizio invece di decidere subito?
La Corte ha rinviato il giudizio perché l’esito della definizione agevolata è determinante per il contenzioso. Se il contribuente completerà i pagamenti, il debito si estinguerà e il processo non avrà più ragione di esistere, rendendo una decisione prematura e inefficiente.
Qual è la data di scadenza del piano di rateizzazione menzionata nel provvedimento?
Il provvedimento indica che il piano di rateizzazione scadrà il 30/11/2027, e di conseguenza il giudizio è stato rinviato a una data successiva a tale scadenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27803/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1063 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 25/2/2020;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere la domanda di definizione agevolata e, in subordine, di respingere il ricorso;
udito l’ Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l ‘Agenzia delle Entrate;
Rilevato che
La società ricorrente, in ordine alle cartelle di pagamento impugnate ed oggetto del contenzioso in questione, ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 -252, della Legge n. 197/2022 (rottamazione quater), provvedendo anche, come da documentazione in atti, al pagamento delle rate sinora scadute;
Considerato che
Il piano di rateizzazione scadrà il 30/11/2027 e che dunque è necessario rinviare il giudizio a nuovo ruolo in data successiva al 30/11/2027, data di scadenza dell’ultima rata ;
P.Q.M.
Rinvia il giudizio a nuovo ruolo in data successiva al 30/11/2027.
Così deciso, in Roma, il 24 gennaio 2025.