Definizione Agevolata: la Cassazione Attende le Sezioni Unite
L’adesione a una definizione agevolata durante un processo tributario pendente in Cassazione rappresenta una situazione complessa, le cui conseguenze procedurali non sono sempre immediate. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha scelto la via della prudenza, decidendo di attendere il parere del suo massimo organo, le Sezioni Unite, prima di pronunciarsi sul destino di un ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due contribuenti avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il caso è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione per la decisione finale. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno colto l’opportunità offerta dalla cosiddetta “rottamazione Quater”, aderendo alla definizione agevolata del debito prevista dalla Legge n. 197/2022. A prova di ciò, hanno depositato le quietanze di pagamento e richiesto la sospensione del giudizio.
La Questione Giuridica e la Definizione Agevolata
Il cuore del problema risiede nel determinare quali siano gli effetti giuridici dell’adesione a una sanatoria fiscale su un processo in corso. La controversia deve essere dichiarata estinta? Oppure va sospesa in attesa del completamento del piano di pagamento? La questione è tutt’altro che scontata e ha generato diverse interpretazioni.
Le parti processuali hanno avanzato tesi differenti: la Procura Generale ha concluso per l’estinzione del processo, mentre la difesa dei contribuenti ha insistito per una sospensione fino al saldo integrale del debito definito in via agevolata. Questa divergenza di vedute riflette l’incertezza normativa e giurisprudenziale sul tema.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso atto che la medesima questione di diritto è già stata oggetto di un’altra ordinanza (n. 5830/2025) che ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno il compito di fornire un’interpretazione univoca e vincolante su questioni di massima importanza o su cui esistono contrasti giurisprudenziali, proprio come in questo caso.
Di conseguenza, per evitare pronunce potenzialmente contrastanti e per garantire la certezza del diritto, i giudici hanno deciso di non decidere nell’immediato. Hanno invece disposto il “rinvio della causa a nuovo ruolo”, un atto procedurale che mette in pausa il processo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione generale.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza interlocutoria è squisitamente procedurale e ispirata ai principi di economia processuale e di nomofilachia (ossia la funzione della Cassazione di garantire l’uniforme interpretazione della legge). Anziché emettere una decisione che potrebbe essere superata o contraddetta dalla futura pronuncia delle Sezioni Unite, la Sezione V ha ritenuto più saggio e corretto attendere. Questa scelta previene il rischio di decisioni disomogenee su casi analoghi e assicura che la soluzione adottata sia in linea con l’orientamento definitivo del massimo organo della giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha un’implicazione pratica immediata per i contribuenti coinvolti: il loro giudizio è temporaneamente congelato. Il destino del loro ricorso dipenderà interamente da ciò che le Sezioni Unite stabiliranno riguardo agli effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti. Questo provvedimento sottolinea come le normative speciali in materia fiscale, come le rottamazioni, possano avere un impatto significativo sui processi in corso, richiedendo l’intervento chiarificatore della giurisprudenza ai massimi livelli per garantire coerenza e uniformità nell’applicazione del diritto.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata mentre il suo caso è pendente in Cassazione?
Secondo questa ordinanza, il processo può essere sospeso e rinviato a nuovo ruolo se la questione giuridica sugli effetti della definizione agevolata è al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione.
Perché la Corte ha rinviato la causa invece di decidere?
La Corte ha preferito rinviare la decisione per attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla medesima questione. Questa scelta è motivata dalla necessità di assicurare certezza e uniformità nell’interpretazione della legge, evitando possibili sentenze contrastanti.
Qual è il ruolo delle Sezioni Unite in questo contesto?
Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire in modo definitivo e vincolante quali sono le conseguenze processuali (es. estinzione, sospensione) dell’adesione a una definizione agevolata su un giudizio pendente, risolvendo così una questione di massima importanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26857/2013 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 108/2013 depositata il 12/04/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;
2 . l’Agenzia delle entrate con controricorso ha chiesto il rigetto del ricorso;
le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; le ricorrenti depositano anche copia delle quietanze dei pagamenti effettuati; chiedono la sospensione del giudizio.
la controversia è stata rimessa alla pubblica udienza per la questione della definizione agevolata, ordinanza interlocutoria n. 27953/2024;
la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, di estinzione del processo; l’Avv. NOME COGNOME presente in udienza ha concluso per la sospensione fino al termine del pagamento integrale della definizione agevolata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 5830/2025 la questione oggetto del presente processo è stata rimessa alle Sezioni Unite;
conseguentemente, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 25/02/2025 .