Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4889  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Redditometro -rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3515/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,  in  forza  di  procura  a  margine  del  ricorso,  ed  elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4325/15, depositata in data 21/07/2015;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 9/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR del Lazio rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Roma che ne aveva accolto in parte il ricorso contro due avvisi di accertamento sintetico con cui era stata recuperata maggior  Irpef  per  gli  anni  di  imposta  2007  e  2008,  in  base  al  cd. redditometro.
Contro  tale  decisione  propone  ricorso  per  cassazione  NOME COGNOME, in base a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce nullità della sentenza, per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2727 cod.  civ.,  in  combinato  disposto  con  il  DM  10/09/1992  e  il  DM 19/11/1992.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e 22 d.l. n. 78 del 2010, proponendo subordinata questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE medesime disposizioni.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,  la  ricorrente  deduce  violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, 2699, 2714, 2727, 2728 e 2729 cod.  civ.,  in  combinato  disposto  con  il  DM  10/09/1992  e  il  DM 19/11/1992.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione oggetto di discussione tra le parti.
In data 25/01/2024 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 con v. in l. n. 225 del 2016, allegando copia della domanda di definizione e dei pagamenti degli importi dovuti.
Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535).
Deve  essere  dichiarata  l’estinzione  del  giudizio  in  quanto  la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d . l. n. 193 del 2016 e ha altresì espressamente rinunciato al giudizio.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione della intervenuta rinuncia.
L ‘adesione alla definizione agevolata comporta  l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.