Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15587 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 04/06/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 1982/17/16, depositata il 20 maggio 2016, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
Irpef Ilor Riscossione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 566/2017 proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
sospendersi il processo in relazione al perfezionamento dei versamenti rateali dovuti dalla contribuente per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione .
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1982/17/16, depositata il 20 maggio 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso (n. prot. 2009NUMERO_DOCUMENTO36066) recante diniego di definizione dei versamenti sospesi (per eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002) ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011.
Ha rilevato il giudice del gravame che l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato conto della «carenza dei versamenti effettuati ai fini di poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni richieste» e che la contribuente non aveva specificamente contestato i dati (così) desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE.
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo complesso motivo, ed ha depositato memoria con documentazione allegata.
L ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36bis , al d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 54bis , ed al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, e assume che:
il giudice del gravame non aveva reso alcuna motivazione in punto di utilizzabilità della documentazione da controparte prodotta (solo) nel grado di appello;
erano in corso di esecuzione i versamenti sospesi, con la rateizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011;
-l’atto di diniego impugnato non aveva fondamento normativo;
lo stesso ufficio non aveva dedotto un qualche pericolo per la riscossione tale da legittimare un controllo sui versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte ai sensi dell’art. 36 -bis , comma 2bis . cit.;
-l’atto di appello di controparte difettava di specifici motivi di censura;
-la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis, cit., difettava di fondamento quanto all’omessa indicazione del debito erariale relativamente agli anni 2003 e 2005.
-In via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente -con la documentazione allegata alla memoria depositata -ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss., e del versamento RAGIONE_SOCIALE prime tre rate (secondo il piano di rateizzazione previsto in n. 18 rate, con scadenza al 30 novembre 2027).
E, in relazione a detta definizione agevolata, si è rilevato in memoria di «ritenere cessata la materia del contendere», così che si è richiesto dichiararsi « l’estinzione del processo n.566/2017 Reg. Gen. per sopravvenuta carenza di interesse essendo cessata la materia del contendere, nulla pronunciando sulle spese legali.».
2.1 -La Corte ha già avuto modo di rilevare -per fattispecie di definizione agevolata (cd. rottamazione) a disciplina omologa a quella posta dalla l. n. 197 del 2022, cit., – che, poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi (l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 236, cit.), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso
onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083).
Si è, altresì, rilevato che, nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass., 12 novembre 2020, n. 25625).
3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.); e, ad ogni modo, nella fattispecie non ricorrono i presupposti per una loro regolazione in difetto di attività difensiva dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in
considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.