Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
Oggetto:
definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19632/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 13 febbraio 2023, n. 1366/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale, all’esito di verifica fiscale operata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’attività di tabaccheria dalla contribuente condotta in RAGIONE_SOCIALE, veniva ripreso a tassazione l’intero importo ( di euro 170.000,00, oltre IVA) de lla fattura n. 29/2012, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE e relativa al contributo per la promozione e la propaganda pubblicitaria del marchio aziendale e dei prodotti da esso contraddistinti nel corso della stagione 2012/2013. Riconosciuta la deducibilità limitatamente alla misura dell’1,3% dei ricavi conseguiti, con la totale indetraibilità dell’IVA. , con lo stesso atto si accertava, quindi, un maggior reddito d’impresa, determinando maggiori imposte dovute per Irpef (e relative addizionali regionale e comunale) e IVA, oltre interessi e sanzioni.
La CTP di Caltanissetta respingeva il ricorso, poiché la parte ricorrente non aveva prodotto alcuna prova di quanto allegato, ossia che l’investimento pubblicitario avesse arrecato all’attività di impresa incrementi nelle vendite.
Contro tale decisione la contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Contro questa statuizione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, al quale ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, «ai soli fini della declaratoria di estinzione del giudizio avendo l’appellante aderito alla definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti» alla data del 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022.
A tal proposito, la ricorrente ha riferito di avere formalizzato, in data 30 maggio 2023, la domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti
pendenti, con contestuale pagamento della prima rata, allegando al ricorso copia della domanda e della quietanza di versamento.
Ha chiesto, quindi, che il giudizio sia dichiarato estinto, stante l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.
L’RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente la carenza di interesse a ricorrere in capo alla contribuente, ha comunque confermato che quest’ultima ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata. Da ciò deriverebbe, anche per la controricorrente, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che, per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata, è intervenuto decreto di estinzione -allegato alla memoria -del giudizio di appello avente ad oggetto l’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2012, che sarebbe stato emesso proprio in relazione all’avviso di accertamento in questa sede sub iudice .
Ciò premesso in fatto, è opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
4.1. Il comma 186 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della medesima legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
4.2. Il comma 192 precisa che la definizione agevolata in esame si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e per le quali, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata (30 maggio 2023), che il comma 195 prevedeva possibile entro il 30 settembre 2023, la sentenza della CTR – depositata in data 13 febbraio 2023 e non notificata – non era ancora divenuta definitiva, essendo ancora pendente il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. per proporre ricorso per cassazione. Tale termine, secondo la disciplina ordinaria, sarebbe scaduto il 13 settembre 2023 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini), ma il comma 199 -come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 34 del 2023, conv. in legge n. 56 del 2023 – ha previsto che, per le controversie definibili, sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 e il 31 ottobre 2023.
4.3. Il comma 194, a sua volta, prevede che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, ammettendo – nel caso in cui questi ultimi superino l’ammontare di mille euro – il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. In ogni caso, la medesima disposizione prevede che, per l’ipotesi di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023.
Nel caso di specie, la contribuente ha documentato (allegando al ricorso la relativa quietanza) di aver provveduto a versare la prima rata RAGIONE_SOCIALE venti previste, in data 18 maggio 2023.
Tanto premesso, va rilevato che il comma 196 prevede che gli «effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Non si comprende, quindi, quale sia l’interesse della contribuente a instaurare il giudizio di legittimità in data successiva alla presentazione della domanda di definizione agevolata e al versamento della prima rata (il ricorso per cassazione è stato noti ficato solo in data 10 ottobre 2023 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), visto che la previsione può considerarsi applicabile anche alle sentenze depositate dopo il 1° gennaio 2023 e per le quali non si sia ancora formato il giudicato (come ritenuto anche dalla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27/01/2023 – N. 2/E).
5.1. Tale interesse sussisterebbe solo qualora fosse stato dedotto l’eventuale già intervenuto diniego della definizione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi del comma 200, deve essere notificato entro il 31 luglio 2024.
Sempre ai sensi del comma 200, infatti, nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare (come nell’ipotesi in esame), la pronuncia giurisdizionale può essere attinta dal gravame del contribuente, ma solo unitamente al diniego della definizione ed entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Nulla di tutto ciò, però, è stato dedotto -e, dunque, neppure documentato -dalla contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE, anzi, nel controricorso, ha evidenziato la carenza di interesse a ricorrere in capo alla contribuente, confermando che per quest’ultima si è perfezionato il procedimento di definizione agevolata, tanto da associarsi alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La condotta processuale della contribuente, in definitiva, frustra proprio la ragione deflattiva del procedimento di definizione agevolata.
6. In conclusione, può affermarsi che, in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti tributarie disciplinata dai commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto, sebbene al solo fine di dichiarare l ‘estinzione del giudizio, prima della scadenza del termine per impugnare ma in data successiva alla presentazione della domanda di definizione agevolata di cui ai commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022 e al versamento della prima rata dell’importo dov uto, senza che venga dedotto e documentato l’eventuale già intervenuto diniego della definizione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE debitamente notificato, dal momento che, ai sensi del comma 200 del citato art. 1, nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale sfavorevole può essere attinta dal gravame del contribuente, ma solo unitamente al diniego della definizione ed entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo .
La novità della questione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 24 maggio 2024.