Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 6314/2018 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti –
proposto avverso la sentenza n.4401/15/2017 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata in data 17/7/2017;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 4401/15/2017 depositata in data 17/7/2017 ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 26917/30/2015, la quale ha a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente relativo alle dieci cartelle di pagamento per II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 20059 oltre che per imposta di registro 2003, riprese ad imposizione di cui la contribuente avrebbe avuto notizia per la prima volta sulla base di estratti di ruolo.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che tutte le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate alla contribuente e da questa non tempestivamente opposte, decisione confermata dal giudice d’appello.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Da ultimo NOME COGNOME deposita memoria contenente la rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata.
Considerato che:
Nelle more del giudizio con nota di deposito del 28.7.2023 la contribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art.1 commi 231 -252 della l. n.197/2022 c.d. ‘rottamazione quater’ relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della presente controversia e ha , tra l’altro, dichiarato espressamente di voler rinunciare al ricorso.
L’istanza non è stata notificata alle controparti, che non hanno preso posizione sul fatto sopravvenuto e pertanto, tenuto conto anche della dichiarazione di rinuncia al ricorso della società, questo non va dichiarato estinto, ma inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
Nessuna statuizione dev’essere adottata circa le spese di lite, considerati anche i costi relativi alla definizione agevolata.
Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023