Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16664/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 121/11/16 depositata il 14/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 121/11/16 del 14/01/2016 la Commissione tributaria regionale Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 632/03/14 della
Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, nella prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 14/12/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire informazioni sull’intervenuta definizione agevolata della lite.
Con nota depositata il 19/05/2023, RAGIONE_SOCIALE confermava l’intervenuta ammissione della società contribuente a definizione agevolata e chiariva che i pagamenti sarebbero stati ultimati solo in data 30/11/2023.
CONSIDERATO CHE
Preso atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 a mezzo piano di rateizzazione del dovuto, va evidenziato che non v’è prova in atti del pagamento RAGIONE_SOCIALE ultime rate.
Peraltro, la presentazione dell’istanza di definizione implica rinuncia alla lite pendente e, conseguentemente, carenza di interesse della società contribuente alla definizione della presente controversia, così giustificando la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del
2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 18/01/2024.