Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18658 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4376/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4644/2018 depositata il 03/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione affidato a sette motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE riscossione si è costituita con controricorso; l’AVV_NOTAIO in udienza ha chiesto l’estinzione del giudizio;
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
La Procura Generale della Corte di Cassazione, sost. proc. gen. NOME COGNOME, ha concluso per l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; che l’RAGIONE_SOCIALE aveva certificato i pagamenti effettuati;
1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all’integrale pagamento ;
1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale «nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cass azione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023);
le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE modalità di definizione del presente giudizio;
trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.