Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. (2161- 2024) 22483 -2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME
rappresentati e difesi dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 499/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 16/7/2021
riunito ai ricorsi iscritti al n. 2161 -2024 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME
NOME
COGNOME
rappresentati e difesi dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-controricorrente –
e
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente – avverso il decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 35496/2023 depositato il 19/12/2023 e il diniego di definizione agevolata emesso con provvedimento n. A-693625/2023, notificato a mezzo PEC in data 8/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, iscritto al nr. RG 22483/2022, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva respinto l’appello erariale e parzialmente accolto l’appello di NOME, NOME NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 194/2010 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni per imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale in relazione alla mancata registrazione della sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto la proprietà dei suddetti contribuenti su un terreno in agro di Villasimius.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
In data 28/09/2023 i contribuenti hanno presentato all’Ufficio domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202, della legge n. 197/2022.
Previa produzione in giudizio della copia della domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, la Corte di cassazione, con decreto presidenziale n. 35496 del 19/12/2023, ha dichiarato estinto il giudizio.
In data 8.11.2023, l’Agenzia delle entrate ha notificato ai contribuenti il provvedimento con il quale ha rigettato la domanda di definizione agevolata rilevando quanto segue: «Nel caso di specie -sull’erroneo presupposto della totale soccombenza dell’Agenzia l’importo ‘lordo’ dovuto è stato determinato applicando al valore della controversia (quantificato in € 165.000,00, lievemente inferiore a quello corretto, pari a € 165.029,24) la percentuale del 15%, quindi indicato in € 24.750,00, che, diminuito del versato in pendenza di giudizio, ha determinato un importo ‘netto’ pari a € zero. Diversamente, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito -e, segnatamente, di quella di secondo grado -emerge
inequivocabilmente l’accoglimento solo parziale del ricorso, con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato. L’importo ‘lordo’ dovuto corrisponde, pertanto, a € 55.050,94 cui consegue, al netto del versato in pendenza di giudizio (€ 35.648,15), un importo ‘netto’ che si sarebbe dovuto versare per il perfezionamento della definizione -pari a € 19.402,82. Il mancato versamento di tale ultimo importo ovvero della prima rata impedisce il perfezionamento della definizione ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. n. 197/2022».
Avverso il suddetto provvedimento di diniego, NOME COGNOME ha proposto ricorso successivo, iscritto al nr. RG. 2161/2024, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha altresì depositato ricorso per revocazione del decreto di estinzione, iscritto al medesimo n. R.G. 2161/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate per la revocazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio, depositato a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e segg. della legge n. 197/2022, e del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell’Agenzia delle entrate d ella definizione agevolata della lite.
1.2. In particolare, la decisione sul diniego di condono si pone in «stretto rapporto di pregiudizialità» rispetto a quella concernente l’atto impositivo, posto che, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 2016, il condono fiscale costituisce «una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata» e, pertanto, la definizione agevolata,
incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo».
1.3. Non conduce peraltro a conclusioni diverse la parzialmente differente regolamentazione propria della legge del condono rilevante nel caso di specie, la legge n. 197/2022, anche alla luce dell’espressa previsione dell’art. 1, comma 201, che attribuisce la cognizione sul diniego al giudice che ha pronunciato l’estinzione (cfr. Cass. n. 5911 del 2025).
1.4. Ciò premesso il ricorso contro il diniego deve essere respinto, ed è invece fondato il ricorso per revocazione proposto dall’Erario.
1.5. La definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 ha la sua peculiarità nella previsione di un provvedimento di estinzione (con decreto presidenziale o con ordinanza collegiale, se la causa è già fissata per la trattazione davanti al collegio, ma che potrebbe essere anche sentenza, ove siano impugnati cumulativamente più avvisi di accertamento, solo alcuni dei quali definiti) che è anticipato rispetto alla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della sussistenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata ed è subordinato al solo controllo giudiziale della presentazione della domanda e del pagamento della prima o unica rata; tale scelta è stata ritenuta da Corte Cost. n. 189 del 2024 pienamente legittima, data l’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali per cui l’estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto è in armonia con gli obiettivi del legislatore di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli impegni assunti nel PNRR.
1.6. Si tratta però di un effetto suscettibile di essere rimosso, in caso di emissione del diniego di condono, e che l’Agenzia delle entrate, quindi, evidentemente ha l’interesse a rimuovere ove non ne sussistano i presupposti sostanziali.
1.7. Tali considerazioni conducono pertanto a ritenere che l’interesse del Fisco a rimuovere il decreto di estinzione, sul presupposto della successiva emissione del diniego, sia testuale (in quanto non escluso dal comma 201) e sistematico (in quanto necessario per rimuovere gli effetti del subentro di una minore e diversa pretesa da definizione agevolata
all ‘ originaria obbligazione tributaria) (cfr. Cass. n. 5911 del 2025 cit. in motiv.).
1.8. Ai sensi delle predette disposizioni, il decreto di estinzione di cui all’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, postula dunque la sola verifica dell’inserimento della lite nell’elenco delle controversie di cui all’art. 40 del d.l. 13/2023 o la verifica della presentazione della domanda di definizione e del pagamento della prima o unica rata; esso però è espressamente qualificato come revocabile, ai sensi del comma 201, su istanza dell’Agenzia delle entrate, sul presupposto che abbia emesso il dinego di condono, o del contribuente, che avrà l’onere di chiederne la revocazione unitamente al ricorso contro il diniego e la revocazione riattiva il giudizio sul merito dell’impugnazione dell’atto impositivo; sul diniego di condono, infine, vi è la cognizione del giudice che ha pronunciato l’estinzione.
1.9. Nel caso di specie, quindi, correttamente l’Agenzia delle entrate ha presentato l’istanza di revocazione sul presupposto di avere, nelle more, emesso il diniego di definizione agevolata.
1.10. Occorre pertanto esaminare nel merito il ricorso contro il diniego erariale, motivato, come si è detto, sulla violazione delle norme che regolano la somma da versare ai fini della definizione agevolata.
1.11. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (comma 190 legge cit.).
1.12. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata (commi 188 -189 legge cit.).
1.13. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
1.14. Nel caso in esame, emerge che, a fronte della richiesta originaria di annullamento integrale dell’atto impositivo impugnato, la Commissione tributaria provinciale con la sentenza indicata in premessa, aveva disposto quanto segue: «In parziale accoglimento dei ricorsi il provvedimento impugnato deve essere annullato, con riferimento alla parte in cui attribuisce al terreno di cui si tratta un valore superiore a quello accertato ai fini ICI dal Comune di Villasimius».
1.15. La Commissione tributaria regionale, nel respingere l’appello dell’Ufficio, confermò la suddetta pronuncia, dichiarando assorbito l’appello incidentale dei contribuenti, nella parte in cui veniva riproposta la richiesta di «annullamento totale del(l’)… atto di liquidazione».
1.16. Nel caso prospettato, pertanto, l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, essendo stato annullato solo parzialmente l’atto impugnato.
1.17. Ne consegue che non poteva essere richiesta la definizione agevolata del giudizio pendente in Cassazione senza provvedere al versamento dell’«importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni … per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata».
1.18. Da qui la legittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato ai contribuenti in data 8.11.2023.
1.19. Pertanto, rigettato il ricorso contro il diniego, occorre esaminare il merito della lite, e quindi il ricorso erariale.
1.20. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale reso una motivazione apparente, senza illustrare le ragioni della decisione.
1.21. Secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla
sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (cfr. Cass. nn. 2397 del 2021, 20883 del 2019, 28139 del 2018, 27112 del 2018).
1.22. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, nella valutazione sull’appello del Comune, si è limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo grado e alle argomentazioni in essa contenute circa la prova del valore del terreno oggetto dell’atto assoggettato a tassazione, prescindendo da qualsiasi riferimento ai motivi di gravame formulati sul punto dall’appellante Amministrazione, dei quali non si dà alcuna contezza nella decisione, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta, siccome priva di un effettivo richiamo ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un’acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emerga un’effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dell’infondatezza dei motivi di gravame (tra le altre, Cass. n. 20883 del 2019).
1.23. L’Agenzia risulta, invero, aver specificamente contestato, nell’atto di appello (ritualmente riassunto ed allegato al ricorso in cassazione), la pronuncia di primo grado ponendo in rilievo la corretta valutazione del valore del terreno sulla scorta delle risultanze della dichiarazione resa dai contribuenti ai fini della registrazione, che non avrebbe potuto essere ritrattata, e dell’inutilizzabilità degli elementi valutativi forniti dalle parti evidenziando, quanto al valore dichiarato nella denuncia di successione, che «tale atto non, rientrava nell’ambito dei programmi di lavorazione fissati dall’Agenzia delle Entrate, cosi che in tali casi non si possa parlare di valore congruo, ma piuttosto di valore non esitato», che il valore di esproprio era notoriamente inferiore al valore di mercato delle indennità di esproprio, e che l’elemento relativo ai valori stabiliti dal Comune di Villasimius ai fini ICI era «previsto come possibile nell’ambito del potere di accertamento (art. 51, c. 3 del D.P.R. 131/86), ma non …(era)… vincolante indizio di conferma del maggior valore da attribuire ai terreni… ».
1.24. La sentenza impugnata non è quindi idonea ad evidenziare il necessario apprezzamento autonomo della materia controversa.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte il decreto di estinzione va pertanto revocato ed il ricorso contro il diniego va respinto, con conseguente esame nel merito del ricorso (iscritto al nr. 22483/2022 RG.), all’esito del quale va accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale indicata in premessa (assorbiti i rimanenti motivi circa l’omessa pronuncia su tutti i motivi di gravame e la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41, 42, 43, 51, 52, 53 del D.P.R. 131/1986, e degli artt. 43 e 51 del D.P.R. 131/86, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte revoca il decreto presidenziale depositato in data 19/12/2023 nel ricorso iscritto al n. R.G. 22483/2022; rigetta il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata del giudizio recante R.G. 22483/2022; accoglie il primo motivo di ricorso (iscritto al n. R.G. 22483/2022) dell’Agenzia delle entrate, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente successiva contro il diniego, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.2.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)