Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28103 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28103 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33049/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8267/2017 depositata il 09/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi nel giudizio di rinvio riassunto dalla contribuente a seguito della sentenza di questa Corte n. 25013/2015, ha accolto l’appello della stessa avverso la sentenza della C.t.p. di Caserta che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il diniego di condono frapposto dall’Ufficio.
RAGIONE_SOCIALE, esercente una clinica, impugnava il diniego di condono con cui l’Ufficio , assumendo che l’istanza di definizione non si era perfezionata, in quanto le somme versate non erano «capienti con quanto dichiarato», aveva richiesto il versamento di euro 155.355,52, per mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto operate per l’anno di imposta 2002, oltre sanzioni. La contribuente deduceva il difetto di motivazione e l’errata liquidazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute e, in particolare, che era errato l’importo di euro 143.088,38 per ritenute.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso mentre la RAGIONE_SOCIALE.t.r. accoglieva l’appello della contribuente.
Questa Corte annullava con rinvio detta ultima sentenza.
La C.t.rRAGIONE_SOCIALE, pronunciandosi in sede di rinvio, rilevava che in relazione alla cartella di pagamento 028 2006 00519558 15 erano stati instaurati due giudizi di cui il primo era stato definito con sentenza della Cassazione n. 25016 del 2015 che aveva respinto il ricorso dell’Ufficio; che, in ragione di ciò, l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio totale della cartella; che detta sentenza produceva effetti anche sul giudizio in corso, relativo al conseguente e correlato diniego di definizione di cui all’art. 9 -bis, comma 1, legge n. 289 del 2002.
Con istanza pervenuta a mezzo posta in Cancelleria l’8 agosto 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento della prima rata.
Considerato che:
1 . L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e’ stata fissata la data della decisione».
La contribuente ha depositato i documenti a sostegno dell’estinzione a mezzo posta e, quindi, non conformemente a quanto previsto dall’art. 372 cod. proc. civ. e dell’art. 193 disp. att. cod. proc. civ.
Deve rilevarsi, in ogni caso, che il termine di cui sopra è di prossima scadenza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi ad entrambe le parti.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.