Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12651/2014 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 314/2013 depositata il 13/11/2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 20125 dal co: NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; uditi per le parti l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la parte privata.
FATTI DI CAUSA
Per l’anno di imposta 2004, la contribuente sig.a NOME COGNOME era ripresa a tassazione in ragione della partecipazione del 41,66% della soc. RAGIONE_SOCIALE, a ristretta compagine sociale ed esercente commercio all’ingrosso e dettaglio di materiale per l’edi lizia, a sua volta oggetto di avviso di accertamento per maggiori ricavi non esposti.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, i cui eredi ricorrono per cassazione, affidandosi a otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza, il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha dichiarato di aver definito la controversia, aderendo alla relativa procedura agevolata (rottamazione quater) i cui pagamenti sono ancora in corso.
RAGIONI DELA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità la procedura di definizione agevolata.
Considerato che è stata rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità la questione circa il momento del perfezionamento della procedura agevolata e delle relative
specifiche conseguenze, risulta necessario rinviare la trattazione del presenta affare a momento successivo alla pubblicazione della predetta decisione delle Sezioni Unite.
PQM
La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo ruolo . Così deciso in Roma, il 05/06/2025.