Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28881 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1284/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. DELLA SICILIA n. 4111/2016 depositata il 23/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento notificata alla società contribuente in data 18 gennaio 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2003, relativa all’anno d’imposta 2002. Dalla liquidazione risultava il mancato versamento
di imposte (IVA e IRAP) per un importo complessivo superiore a euro 63.000.
La contribuente impugnava la cartella deducendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in quanto si sarebbe legittimamente avvalsa RAGIONE_SOCIALE misure di sospensione dei versamenti tributari previste dai provvedimenti ministeriali adottati in conseguenza degli eventi eruttivi del vulcano Etna nell’autunno del 2002. Rappresentava, inoltre, che alla data della notifica della cartella era intervenuta la legge finanziaria per il 2007, che consentiva il versamento dell’importo dovuto con riduzione del 50% mediante ravvedimento operoso.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze, evidenziando l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, sia in unica soluzione che ratealmente, entro i termini previsti dal D.M. 14 novembre 2002 e successive proroghe. Sosteneva, inoltre, che l’iscrizione a ruolo derivava da errata applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 245/2002, e che l’IVA relativa ai primi tre trimestri del 2002 non rientrava tra i tributi sospesi, essendo le relative scadenze anteriori al 29 ottobre 2002. Quanto all’IRAP, l’Ufficio riteneva applicabile il beneficio solo su una parte dell’importo, rimanendo dovuta la somma residua.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, deducendo anche l’ulteriore circostanza dell’assenza di versamenti da parte della società a decorrere dal maggio 2009.
La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, rilevando che la contribuente non aveva ottemperato al versamento rateale nei termini previsti dalla normativa agevolativa, né poteva avvalersi del ravvedimento operoso, essendo decorso un periodo superiore ai dodici mesi dalla scadenza dei versamenti. I giudici d’appello determinavano le somme dovute, ritenendo non
applicabili le disposizioni agevolative per l’IVA e l’IRAP, come sostenuto dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La contribuente non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto applicabile il beneficio della definizione agevolata dei tributi previsto per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, consentendo il versamento entro il 30 giugno 2008 dell’importo dovuto per ciascun tributo, ridotto al 50% e al netto dei versamenti già effettuati. Tale conclusione è censurata in quanto la contribuente non aveva provveduto con regolarità e tempestività ai pagamenti dovuti, ancorché fosse presupposto necessario per l’applicazione del beneficio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli artt. 2 -6 del medesimo decreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ridotto le sanzioni nonostante il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte risultanti dal controllo automatizzato.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 295 c.p.c., nonché degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 659/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere la CTR disposto la sospensione del giudizio in pendenza della procedura formale di indagine avviata dalla Commissione europea con decisione C(2012)7128 del 17 ottobre 2012, volta a verificare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. La controversia, riguardando una società titolare di partita IVA e
beneficiaria di misure agevolative oggetto di valutazione comunitaria, avrebbe dovuto essere sospesa in attesa della decisione definitiva della Commissione, trattandosi di questione pregiudiziale rilevante ai fini della legittimità della pretesa tributaria.
Il primo motivo è fondato.
Il giudice d’appello ha testualmente osservato: ‘ il provvedimento normativo previsto dall’art. 1, comma 1011, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 … riservava ai soggetti destinatari dell’ordinanza del P.C.M. 19 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania … la possibilità di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del cinquanta percento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. n. 472/97, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle di pagamento. Orbene … nella fattispecie in causa, è acclarato che il soggetto passivo d’imposta non aveva ottemperato al pagamento rateale degli omessi versamenti nei termini previsti dalla normativa di favore , né poteva avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, essendo trascorso un lasso di tempo superiore ai dodici mesi dalla scadenza dei versamenti rateali per definire gli omessi versamenti, nella previsione dell’art. 13, comma 1, lett. B), d.lgs. n. 472/97 ‘. Su queste premesse il collegio d’appello ha rideterminato gli importi dovuti dalla parte contribuente ‘ non rientranti nella prevista sospensione dei termini, atteso che il debito verso l’erario era già maturato alla data del 29.10.2002 ‘, demandando ‘ all’Ufficio impositore, nella previsione dell’art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006, il conteggio degli
importi che si rendessero ancora dovuti per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuiti del cinquanta percento ‘.
La decisione assunta dalla Commissione regionale si pone in urto frontale con la disciplina vigente, siccome interpretata dalla giurisprudenza nomofilattica.
L’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che: « Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, disposta per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali ». La norma non prevede espressamente la decadenza dal beneficio in caso di versamento parziale. Tuttavia, tale conseguenza, come già affermato in precedenti pronunce della Corte (Cass. n. 13281 del 2025; Cass. n. 26309 del 2020; Cass. n. 20695 del 2023), discende dai principi generali in materia di corretto adempimento degli obblighi fiscali e di accesso alle normative agevolative, dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi.
Inoltre, come evidenziato nei citati precedenti, anche nel caso di specie, pur essendo consentito alla contribuente – nonostante la
notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali -avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, non risulta che tale facoltà sia stata esercitata. La contribuente, peraltro, non ha neppure allegato di essere incorsa in errore scusabile.
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai riassunti principi.
Il secondo motivo e il terzo motivo assorbiti.
La sentenza va, in ultima analisi, cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri due. La causa va rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte tributaria di secondo grado della Sicilia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte tributaria di secondo grado della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME