Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 226 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Oggetto:
definizione
agevolata ex art. 6 d.l. n.
119/2018 – estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22781/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Catania
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Catania, n. 829/17/2016, depositata in data 4.3.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado – che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE accertava
sinteticamente il reddito, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, a causa degli incrementi patrimoniali conseguiti nel quadriennio 2004 -2008 non giustificati dai redditi dichiarati -, rideterminava il maggior reddito imponibile nella minor misura di euro 44.966,00.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In data 24.9.2019 il difensore del ricorrente ha depositato copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia e RAGIONE_SOCIALE quietanza di pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata, chiedendo dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 19.11.2025.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 42 D.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’atto impositivo impugnato, pur in assenza di produzione RAGIONE_SOCIALE delega del capo dell’ufficio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di aver ritenuto condivisibile il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio, basato sui dati presenti nell’anagrafe tributaria, senza tener conto del fatto che l’imponibile accertato era del tutto slegato dagli atti di investimento e disinvestimento individuati nella parte motiva dell’accertamento.
Con il terzo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli articoli 115, comma 1 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la C.T.R. operato un’errata lettura RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta.
Con il quarto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73 e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. di aver assunto una decisione secondo equità e non secondo diritto laddove aveva rideterminato il reddito sintetico accertato.
Deve darsi atto che il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del d.l. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, protocollata in data 26.5.2019, dalla quale risulta il riferimento all’avviso di accertamento oggetto di causa, corredata dalla quietanza di pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata.
Il comma 6 dell’art. 6 del D.L. cit. prevede che: ‘ La definizione si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o RAGIONE_SOCIALE prima rata entro il 31 maggio 2019′.
Non risulta notificato diniego da parte dell’RAGIONE_SOCIALE entro il 31.7.2020, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 6 cit.
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata, la definizione RAGIONE_SOCIALE lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue. La declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass. 24083/2018).
Poiché non risulta documentato il pagamento integrale del debito rateizzato, il ricorso va dichiarato estinto.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, le spese del giudizio estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025. Il Presidente (NOME COGNOME)