Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29908 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28614/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2559/2016 depositata il 03/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni con cui veniva richiesta l’imposta principale di registro in relazione al decreto ingiuntivo n. 4185/2010 emesso dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il quale accertava che tra la delegante RAGIONE_SOCIALE e la delegata RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( delegatario) era stato pattuito un negozio giuridico di delegazione per effetto del quale aveva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE di pagare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 391.939,25. Oltre accessori fiscali di legge ed interessi legali.; l’Ufficio qualificava ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 131/86 la scrittura privata enunciata nel decreto ingiuntivo come negozio di delegazione di debito ex art. 1268 cod.civ., la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta in misura proporzionale ma riducendo la base imponibile alla rata per cui era stato emesso il provvedimento monitorio.
Interponeva gravame l’ufficio per la violazione del cit. art. 20. La CTR lombarda respingeva l’appello confermando la decisione di prime cure.
Ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 20 e 22 d.P.R. n.
131/86 nonché dell’art. 3 Tariffa Prima dello stesso decreto, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c..
Replica con controricorso la RAGIONE_SOCIALE contribuente.
La RAGIONE_SOCIALE, in data 9 aprile 2019, ha presentato domanda di definizione della lite ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett.b e comma 3),del d.l. 23 ottobre 2018, n.119 convertito dalla legge n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell’importo a tal fine dovuto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha opposto il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la controversia, in quanto vertente su atto di riscossione, non rientrerebbe tra quelle definibili in base al citato articolo 6 del d.l. n.119/2018; avverso detto diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi del comma 12 dell’art.6 del d.l.119/2018.
CONSIDERATO CHE:
Con il ricorso avverso il diniego di condono, la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che: -con riguardo all’avviso di liquidazione, contrariamente a quanto affermato dall’ufficio si verterebbe, nella specie, di un atto che, al di là della sua qualificazione nominale, contiene nella sostanza una vera e propria imposizione portata per la prima volta a conoscenza del contribuente, e ciò sulla base di una qualificazione giuridica (finanziamento infruttifero proporzionalmente tassabile ai fini dell’imposta di registro) operata in via interpretativa dall’ufficio e sulla base di documentazione estranea al decreto ingiuntivo; con riguardo all’avviso di liquidazione della imposta di registro erroneamente l’Ufficio ne aveva negato la definibilità.
Va accolto il ricorso avverso il diniego di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. Si premette che
l’istanza di definizione della lite è stata allegata agli atti di causa, con il versamento dell’importo relativo, e che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto a base del diniego unicamente il profilo costituito, come detto, dalla natura meramente riscossiovo e non impositivo dell’avviso opposto.
Questa conclusione non può tuttavia trovare condivisione. Ricorre in proposito l’indirizzo espresso da Cass.SSUU n. 18298/21, secondo cui: <>.
Si è osservato (Cass.n. 20683/21) che: <>.
In effetti, l’art.6, co. 1^, d.l. 119/18 stabilisce che: <>.
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di legge per la definizione, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, e nella quale è parte l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La lite ha poi ad oggetto proprio un atto impositivo, e non di mera liquidazione.
E’ costante l’indirizzo di legittimità -formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata -secondo cui <>( v. Cass.nn. 5158/14; 20731/10; 13136/16; Cass. n. 2536/23 ed altre).
Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 6/E del 1^ aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): <>. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, che prescinde dal ” nomen iuris” utilizzato nella specie.
In tal senso si è espressa questa Corte con riferimento all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, volto a far valere ” per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione” (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l’avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.
Ciò premesso, nella specie l’avviso di liquidazione opposto opera sì la determinazione dell’imposta dovuta mediante l’aritmetica applicazione dell’aliquota del 3% sugli importi indicati nel decreto ingiuntivo ma, prima di questo, presuppone una qualificazione giuridica del
negozio giuridico dedotto nell’ingiunzione stessa, poiché soltanto la natura giuridica di esso ne giustifica appunto la sottoposizione ad imposta in misura proporzionale sebbene secondo la CTR suscettibile di imposizione Iva.
Va infatti osservato che la natura pretensiva dell’avviso in questione è stata dedotta dalla contribuente fin dal ricorso originario, nel quale ha contestato la violazione del principio di alternatività registro -IVA.
Quanto detto comporta l’affermazione di effettiva definibilità -ed anzi di avvenuta definizione -della lite, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, anche concernente la legittimità dell’avviso.
Le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del su richiamato specifico indirizzo interpretativo di legittimità in ordine ai presupposti di definibilità RAGIONE_SOCIALE liti rinvenienti da avvisi liquidatori.
P.Q.M
La Corte -accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione della lite pendente; -dichiara conseguentemente definibile la lite ed estinto il giudizio ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; -compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione