Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3135  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 02/02/2024
REGISTRO INVIM Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33900/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  presso  i  cui  uffici,  in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio in Roma,  INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  406/18,  depositata  il  9  aprile  2018,  della Commissione tributaria regionale del Veneto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con  sentenza  n.  406/18,  depositata  il  9  aprile  2018,  la Commissione  tributaria  regionale  del  Veneto  ha  rigettato  l’appello proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE,  così  confermando  il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta, in misura proporzionale, relativamente ad un decreto ingiuntivo (n. 978/2013) che recava enunciazione di una scrittura privata (del 16 dicembre 2011);
il giudice del gravame, nel condividere, sul punto, le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado, ha rilevato che, ai fini della tassazione (in misura fissa) degli atti, rilevava l’applicazione del principio di alternatività dell’imposta di Registro e dell’Iva, in quanto l’accordo concluso per scrittura privata aveva riguardo ai «corrispettivi pattuiti nell’ambito dei diversi contratti stipulati con la società RAGIONE_SOCIALE, per l’esecuzione dei lavori edili e di carpenteria, prestazioni di servizi» e, così, a «normali operazioni commerciali assoggettate ad Iva»;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
1. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1965 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22 e 55, assumendo, in sintesi che, nella fattispecie, e diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, l’inapplicabilità dell’evocato principio di alternatività conseguiva dalla natura novativa dell’accordo concluso per scrittura privata tra le parti, in quanto – oltrechè il da to letterale dell’accordo che aveva espresso riguardo ad una transazione «con ‘effetto novativo rispetto alle
pattuizioni  sin  qui  sottoscritte  dalle  stesse  parti  con  riferimento all’appalto  relativo  alla  commessa’» –  rilevava  il  contenuto  RAGIONE_SOCIALE intercorse pattuizioni alla cui stregua le parti erano addivenute a nuove concessioni  reciproche  ed  a  rinunce  alle  azioni  giudiziarie  pendenti, dando, così, vita ad un nuovo rapporto giuridico non soggetto ad IVA;
-in  via  pregiudiziale  va  rilevata  l’estinzione  del  giudizio  per definizione agevolata della controversia;
2.1 -occorre premettere che con ordinanza interlocutoria, emessa all’adunanza del 7 aprile 2021, la Corte ha disposto l’acquisizione di informazioni dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla definizione agevolata della controversia;
 difatti,  dalla  documentazione  prodotta  dalla  controricorrente poteva desumersi l’accesso alla definizione agevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136;
2.2 -il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
« La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6);
 «L’eventuale  diniego  della  definizione  va  notificato  entro  il  31 luglio  2020  con  le  modalità  previste  per  la  notificazione  degli  atti processuali» (comma 12);
 «In  mancanza  di  istanza  di  trattazione  presentata  entro  il  31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13);
2.3 -l’RAGIONE_SOCIALE non ha dato seguito alla richiesta di informazioni né ha depositato istanza di trattazione del ricorso;
nemmeno risulta, peraltro, che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia;
– le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3);
non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa  di  parte  controricorrente,  nei  riguardi  della  ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.