Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4243  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 917/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  dell’EMILIA  ROMAGNA n.  1127/2015  depositata  il 25/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna ( hinc: CTR),  con  sentenza  n.  1127  depositata  in  data  25/05/2015,  ha rigettato  l’appello  del  sig.  NOME  COGNOME  contro  la  sentenza  n. 820/1/14,  con  la  quale  la  Commissione  Tributaria  Provinciale  di Bologna  aveva  respinto  il ricorso proposto  contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007.
Contro la sentenza della CTR il COGNOME. COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
 Il  ricorrente,  con  memoria  depositata  in  data  09/01/2019,  ha dichiarato di essersi avvalso, in data 05/01/2017, della definizione agevolata  RAGIONE_SOCIALE  lite  di  cui  all’art.  6  d.l.  22/10/2016,  n.  193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata  e  l’avviso  di  accertamento  impugnato  nel  presente procedimento.
…
Considerato che:
Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare  ai  giudizi  pendenti  avente  ad  oggetto  i  carichi  cui  si
riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 27394). 2. Le spese devono restare a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.