Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 917/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA n. 1127/2015 depositata il 25/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna ( hinc: CTR), con sentenza n. 1127 depositata in data 25/05/2015, ha rigettato l’appello del sig. NOME COGNOME contro la sentenza n. 820/1/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007.
Contro la sentenza della CTR il COGNOME. COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente, con memoria depositata in data 09/01/2019, ha dichiarato di essersi avvalso, in data 05/01/2017, della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE lite di cui all’art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata e l’avviso di accertamento impugnato nel presente procedimento.
…
Considerato che:
Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si
riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 27394). 2. Le spese devono restare a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.