Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32080 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13595/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5412/2020 depositata il 12/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
A seguito di verifica veniva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento recante maggiori redditi per l’anno 2014 con conseguenti maggiori imposte e contestualmente venivano
emessi avvisi di accertamento nei confronti dei soci NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME per i maggiori redditi derivanti dagli utili societari non contabilizzati.
Tanto la società quanto i soci proponevano separati ricorsi che la CTP di Napoli rigettava, salvo che per il rilievo relativo alla deducibilità del trattamento di fine mandato che veniva annullato, mentre la CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva gli appelli dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio.
La società e i suoi soci hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Nelle more della decisione, in data 9.10.2023, la società RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME, NOME e NOME hanno chiesto l’estinzione del processo avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197/2022.
Peraltro, soltanto con riguardo alla società e al socio NOME COGNOME è stata fornita prova di pagamenti effettuati ai fini della definizione, allegandosi soltanto, con riguardo a NOME e NOME COGNOME, che costoro avevano già versato quanto di spettanza in corso di causa.
Appare opportuno concedere termine ad entrambe le parti per più specifiche deduzioni in merito al fine di accertare la ricorrenza, per tutte le parti, dei presupposti per la definizione del processo;
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo, concedendo alle parti giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni al fine di accertare nei confronti di tutte le pari in causa i presupposti per la definizione della lite.
Così deciso in Roma, il 27/09/2023 e, a seguito di riconvocazione