Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16937/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. SIRACUSA n. 4775/2017 depositata il 04/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME , esercente l’attività di ‘compro oro’, era attinta dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativamente all’a.i. 2010, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione l’IVA riferibile a cessioni di monili d’oro dalla medesima effettuate nei confronti di COGNOME NOME, esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi ed articoli di gioielleria, stante l’inapplicabilità a dette cessioni del regime del ‘reverse charge’ e l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA.
Spiccava ricorso la contribuente, rigettato dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 3097/03/16 depositata il 22 luglio 2016.
La medesima proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia -Sez. Dist. di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione con un motivo; resisteva la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con atto telematico addì 8 febbraio 2024, il difensore della contribuente ha formulato domanda di cessazione della materia del contendere per aver questa aderito alla cd. rottamazione -quater ex lege n. 197 del 2022 con pagamento dell’intero dovuto.
Su tale domanda l’RAGIONE_SOCIALE nulla ha osservato.
Ora, a fronte del numero dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio come innanzi, non emerge corrispondenza con i carichi definiti, giusta l’elenco intitolato: ‘Numero cartella/avviso’ di cui al
prospetto contenuto nel primo foglio dell’istanza di definizione recante la data del 21 aprile 2023.
Sotto altro profilo, il provvedimento di comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute addì 28 luglio 2023 a firma del Direttore Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE indica un programma di pagamento in diciotto rate, con l’ultima in scadenza il 30 novembre 2027. L’ammontare RAGIONE_SOCIALE rate è variabile; nondimeno, le prime tre, in scadenza il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 ed il 28 febbraio 2024, ammontano rispettivamente ad euro 2.640,47, 2.640,32 e 1.320,14.
E tuttavia la ricevuta di pagamento compendiata con la domanda di cessazione della materia del contendere reca un versamento di euro 8,75.
Alla luce di tale tutt’altro che eloquente quadro fattuale, sorge necessità di interlocuzione con le parti, affinché, in specifico riferimento al presente giudizio, offrano documentata conferma dell’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti di fornire chiarimenti e documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.