Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 9278-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME
(EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.TI NOME AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso i quali è elett.te dom.to;
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, rapp.ti e dif.si, le prime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzo anche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso i quali sono elett.te dom.ti;
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza n. 7632 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente agli anni di imposta 2006-2008, conseguenti al maggior redito ascritto alla società contribuente rispetto a quello dichiarato, imputando altresì tale maggior reddito, ai fini I.R.P.E.F., anche ai soci, con separati avvisi di accertamento;
che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa originaria riunione dei ricorsi della società e dei soci e successiva separazione dei giudizi relativamente all’anno di imposta 2007 (per la riunione ad altro ricorso proposto, per tale annualità, dal socio NOME COGNOME), con sentenze n. 461/15/2012 (relativamente agli anni di imposta 2006 e 2008) e n. 66/15/2016 (relativamente all’anno di imposta 2007 ), rigettò i ricorsi proposti dalla società contribuente e dai soci NOME e NOME COGNOME, mentre accolse i ricorsi proposti dai soci NOME COGNOME nonché NOME COGNOME ed NOME COGNOME, la prima anche in proprio ed entrambe quali eredi di NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME;
che NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME proposero appello avverso tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza n. 7632 , depositata il 18/09/2017, accolse parzialmente i gravami rideterminando, a seguito di C.T.U., il maggior reddito da imputare alla società e, conseguentemente, ai soci, relativamente agli anni di imposta oggetto di ripresa nonché, per l’effetto, (a) annullando, per gli anni di imposta
2008, gli atti n. TF901203059/2011 e TF9011507241/2012, relativi alla posizione di NOME COGNOME, (b) confermando, per l’anno di imposta 2007, l’annullamento ‘ degli accertamenti nei confronti dei quattro soci della RAGIONE_SOCIALE ‘ nonché (c) dichiarando inapplicabili le sanzioni nei confronti di NOME COGNOME;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituiti con controricorso NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; è rimasta intimata NOME COGNOME;
che NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE ha depositato, altresì, memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
Rilevato che NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto a questa Corte istanza (depositata telematicamente il 27.9.2022) di estinzione del giudizio, per avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, assumendo di avere provveduto al pagamento della prima rata;
che la documentazione versata in atti non appare, tuttavia, completa, difettando, allo stato, la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento – quantomeno – della prima rata, risultando allegati agli atti (cfr. All. 19 all’istanza in commento) i modelli F24 relativi, per l’appunto, alla prima rata relativa a ciascuna richiesta di definizione agevolata, senza
tuttavia che vi sia prova dell’avvenuto pagamento dei relativi importi;
che occorre, dunque, rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione