Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1562 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27682-2015, proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.NOME COGNOME e COGNOME EMAIL, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 412 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 178/5/14, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. dell ‘ Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza;
che avverso tale decisione la NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE;
che la Procura Generale, nella persona del sostituto P.G., dott. NOME COGNOME ha depositato memoria conclusionale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., instando per il rigetto del ricorso; Rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. del 20.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, ‘ ai fini della
futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ‘, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA; che non v’è , tuttavia, prova che siffatte cartelle (richiamate ed allegate a corredo dell’istanza in questione) si riferiscano all’atto impositivo oggetto del presente giudizio: sicché occorre invitare le parti ad interloquire sul punto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che le parti interloquiscano su quanto richiesto in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione