Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14873 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8822/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL
EMAIL);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 959/24/2015, depositata il 29.09.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Cuneo che
Oggetto:
Tributi
aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 2007 e 2008, con i quali l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa della società contribuente mediante il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e di componenti positivi di reddito non dichiarati;
i giudici di appello hanno osservato, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che la sentenza di primo grado andava riformata nella parte riguardante la determinazione dei ricavi per l’anno 2007, poiché ” il comportamento tenuto dalla società contribuente risulta fiscalmente scorretto in ossequio al principio di competenza economica e alla non arbitrarietà della deducibilità fiscale dei costi ‘ ;
la contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi;
l ‘Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla giuridica inesistenza delle notifiche degli atti impoesattivi impugnati;
con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza dei recuperi operati dall’Ufficio delle spese per alberghi e ristoranti, sostenuti dalla società per soggetti a cui la stessa aveva affidato lavori da cui erano derivati i redditi prodotti e tassati;
con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61 e 62 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 e
156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente in ordine all’accoglimento del motivo dell’appello principale in punto di ricavi per l’anno 2007 ;
con il quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4 e 156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia o mancanza di motivazione in ordine al motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla percentuale di guadagno;
con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza della pretesa di escludere dai costi deducibili l’ammontare delle sanzioni pecuniarie per i lavori edilizi e per il rilascio dell’autorizzazione in san itaria;
con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla pretesa del pagamento dell’aggio prima dell’effettivo svolgimento di attività esattiva ;
con il settimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla illegittimità dei rilievi dell’Ufficio circa gli interessi passivi capitalizzabili e gli interessi passivi indeducibili;
-con l’ottavo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per
omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla deduzione degli interessi passivi in misura eccedente il 30% del ROL;
-con il decimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine ad alcuni errori di conteggio, commessi dall’Ufficio per mancato riconoscimento delle rimanenze di cantiere in Alassio, INDIRIZZO
-con l’undicesimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine al mancato riconoscimento dei costi relativi alle spese per consulenze legali;
va preliminarmente rilevato che il difensore della contribuente ha chiesto, con memoria del 29.01.2025, di dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente prima rateizzato parte dell’importo ancora dovuto sulla base degli atti impugnati e poi aderito in data 9.05.2018, per il saldo, pari ad euro 8.242,30, alla definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 172 del 2017, provvedendo tempestivamente al pagamento integrale in unica soluzione, come da documentazione allegata alla memoria;
ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto gli avvisi di accertamento n. T7S030400628/2012 e n. T7S030400635/2012;
-dalla documentazione prodotta (comunicazione dell’ADER con l’importo da pagare per la definizione agevolata, avente ad oggetto ‘cartella/avviso’ n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA nonché ricevuta di pagamento dell’importo
di euro 8.242,30 ) non si evince il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con gli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio;
-l’atto depositato in giudizio non contiene, peraltro, una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore «munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.);
alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata, con riguardo, in particolare, al collegamento della predetta istanza con gli avvisi impugnati nel presente giudizio, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2025