Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto: avviso di accer-
tamento II.DD. IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1785/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.3259/10/2019 depositata il 28 maggio 2019 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stato accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 29889/41/2016 di accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Al contribuente, titolare di farmacia, sono state contestate maggiore IRPEF di euro 30.123,00, addizionale regionale per euro 1.058.00, addizionale comunale per euro 604,00, IRAP per euro 3.293,00 ed IVA per euro 9.608,00 oltre ad euro 44.686,00 a titolo di sanzioni nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39, co. 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. N ell’ambito di tale accertamento venivano applicati gli studi di settore di cui all’art. 62-sexies co. 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv, con modif. con l. 29 ottobre 1993, n. 427, da cui emergeva lo scostamento rispetto al reddito dichiarato e venivano contestati costi non inerenti. 3. Il giudice di prime cure, in accoglimento della prospettazione del contribuente ha dichiarato l’invalidità dell’avviso di accertamento per la violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 sul presupposto che il funzionario firmatario dell’atto impositivo fosse privo dei necessari poteri di firma.
Il giudice d’appello ha ritenuto superabile la preliminare questione relativa alla delega di firma, legittimo l’accertamento e fondate le riprese.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 1 febbraio 2024 è stata depositata rinuncia al ricorso per definizione agevolata ex lege n. 197/22 con il deposito di allegati.
Considerato che:
Con memoria e documentazione a corredo depositata il 1° febbraio 2024 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
Parte contribuente ha anche depositato ricevuta di pagamenti per l’atto impugnato e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
8 . Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate Così deciso il 13.2.2024