Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Avviso di accertamento – Ires
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8755/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME e quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, n. 17/2021, depositata il 21/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «RAGIONE_SOCIALE, in data 28 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avviso di accertamento (TC304R201331/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, rettificava il reddito dell’Ente. In particolare l’Ufficio riteneva che l’attività teatrale svolta dall’A ssociazione avesse natura commerciale.
L’Associ azione contribuente, in persona del rappresentante legale NOME COGNOME e quest’ultimo in proprio impugnavano l’atto impositivo emesso nei confronti dell’Ente innanzi alla CTP di Potenza che accoglieva integralmente il ricorso.
L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con la sentenza di cui all’epigrafe.
Avverso detta ultima ha proposto ricorso pe r cassazione l’Age nzia delle entrate e l’Associazione e NOME COGNOME in proprio si sono difesi a mezzo controricorso.
Considerato che:
L’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi
186 ss ., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
P ertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.