Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34514 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2225/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal prof. Avv. NOME COGNOME e dal prof. Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei predetti professionisti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 763/2020 depositata il 15/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere COGNOME
rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2015, mediante il quale l’Agenzia le contestava, in relazione al periodo di imposta 2010, un’indebita detrazione di IVA per euro 200 mila;
considerato che, in costanza di giudizio, l’art. 1, comma 231, L. n. 197/2022 ha introdotto, con riferimento ai ‘ carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ‘, l’opportunità di ‘definizione agevolata’, mediante il pagamento delle sole ‘ somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ‘, ‘ senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora … , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive … , e le somme maturate a titolo di aggio ‘;
considerato che la contribuente, odierna ricorrente per cassazione, ha formulato domanda di adesione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022, manifestando ‘ la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 ‘, ha altresì assunto, in ossequio al successivo comma 236, ‘ l’impegno a rinunciare ‘ al presente giudizio, infine ha ottemperato al versamento della prima delle diciotto rate previste;
considerato che ai fini della estinzione del giudizio è necessario il versamento di tutte le rate;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 23/10/2024.