Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ACCERTAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12571/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 9780/2016, depositata in data 9/11/2016;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025, del consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società RAGIONE_SOCIALE maggiori ricavi, l’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2008, nei confronti della socia NOME COGNOME ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso della contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva in parte l’appello di NOME COGNOME riducendo l’imponibile in base alla sentenza della CTR che aveva ridotto l ‘imponibile accertato alla società , il che comportava anche una rideterminazione degli utili imputati alla socia; rigettava il ricorso quanto agli altri motivi.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. , per la mancata sospensione in attesa del giudizio relativo all’accertamento societario.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 38, comma
3, e 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2729 c.c.
Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa a ll’avviso di accertamento TF901030955/2012, indicato nell’epigrafe della sentenza qual e atto impugnato ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata.
L’ufficio , in data 17 dicembre 2020, aveva a sua volta depositato diniego di condono emesso dalla Direzione provinciale di Avellino in data 25/06/2020, notificato con il rito degli irreperibili alla contribuente, diniego motivato in ragione dell’assenza di lite pendente alla data del 24/10/2018 in quanto il ricorso per cassazione era tardivo poiché presentato in data 12/05/2017 e quindi oltre il termine che aveva scadenza in data 9/05/2017. Nell’istanza ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio non avendo la contribuente presentato istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020.
2.1. Appare opportuno premettere, alla luce delle ragioni del diniego, che il ricorso per cassazione è tempestivo in quanto, a fronte della sentenza depositata in data 9/11/2016, esso è stato spedito in data 9/05/2017 (irrilevante essendo la data della ricezione del 12/05/2017, in base al noto principio della scissione degli effetti della notificazione) e quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. Del resto, nessuna specifica eccezione in tal senso è stata formulata dalla difesa erariale nel controricorso.
2.2. L ‘Agenzia delle entrate non ha provato di aver regolarmente notificato l’atto di diniego al la ricorrente.
Dispone l’art. 6, comma 1 2, d.l. n. 119 del 2018 conv. nella l. n. 136 del 2018 che «l’eventuale diniego della definizione va notificato
entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali». La disposizione prevede poi che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia mentre il comma 13 prevede che, a seguito del diniego, la parte interessata abbia l’onere di presentare istanza di trattazione, pena l ‘ estinzione del processo.
Dalla documentazione depositata dall’Agenzia delle entrate emerge che il diniego in questione sia stato notificato dall’UNEP di Salerno, che, non avendo rinvenuto nella residenza il notificando o altra persona, curò il deposito dell’atto presso la casa com unale di Salerno, effettuò l’affissione dell’avviso e la spedizione di raccomandata a/r; trattandosi di un caso di irreperibilità relativa, ex art. 140 c.p.c., manca però in atti la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi della predetta disposizione (tra le tante, Cass. 21/02/2020, n. 4657; Cass. 10/12/2014, n. 25985).
Premesso che il mancato rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 per la notifica del diniego sull’istanza di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti impone di ritenere integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14/06/2022, n. 19084), deve ritenersi che anche la mancanza di prova in giudizio dell’avvenuta rituale notificazione del diniego della domanda di definizione renda operativa la previsione dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Deve di conseguenza dichiararsi l’ estinzione.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
La pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato, applicabile ai soli casi di inammissibilità,
improcedibilità, rigetto del ricorso, data la natura lato sensu sanzionatoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025.