Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ACCERTAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12570/2017 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 9781/2016, depositata in data 9/11/2016;
udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025, del consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società RAGIONE_SOCIALE maggiori ricavi, l’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2009, nei confronti della socia NOME COGNOME ritenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello di NOME COGNOME
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
L a causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. , per la mancata sospensione in attesa del giudizio relativo all’accertamento societario.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2729 c.c.
Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa
a ll’avviso di accertamento TF9010301015/2012, indicato nell’epigrafe della sentenza quale atto impugnato ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata.
Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione.
Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2025.