Definizione Agevolata: Processo Estinto in Cassazione
La definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere i contenziosi pendenti con l’amministrazione finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra in modo esemplare come l’adesione a questa procedura possa portare alla rapida conclusione di un lungo iter giudiziario, persino quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale tra Società e Comune
Una società immobiliare aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la propria controversia fiscale con un Comune fino alla Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere era un atto impositivo emesso dall’ente locale, che la società riteneva illegittimo. Il caso seguiva il suo corso ordinario, in attesa della discussione davanti ai giudici supremi.
L’Impatto della Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie
Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è intervenuto un elemento nuovo e decisivo. Il Comune, avvalendosi delle disposizioni della Legge n. 197 del 2022, ha deliberato di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Questa normativa offre agli enti e ai contribuenti la possibilità di chiudere i contenziosi pendenti attraverso il pagamento di somme ridotte, con notevoli vantaggi per entrambe le parti.
La società ricorrente ha depositato presso la Corte la documentazione che attestava l’avvenuta adesione del Comune alla procedura e la relativa domanda di definizione, come previsto dalla legge. A fronte di ciò, non è pervenuto alcun atto di diniego da parte dell’ente impositore.
La Decisione della Corte: Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha preso una decisione tanto semplice quanto consequenziale: ha dichiarato l’estinzione del processo.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda direttamente sull’applicazione dell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego entro i termini, il processo si estingue. La Corte ha verificato che tutte le condizioni previste dalla legge fossero state rispettate: l’adesione dell’ente, il deposito della documentazione relativa alla definizione e la mancata opposizione.
Di conseguenza, il giudizio non aveva più ragione di proseguire. La legge stessa prevede questo esito automatico per deflazionare il contenzioso e dare certezza ai rapporti tra Fisco e contribuente. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato la regola specifica prevista dallo stesso comma 198, secondo cui i costi del processo estinto restano a carico della parte che li ha sostenuti fino a quel momento.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma la piena efficacia della definizione agevolata delle controversie tributarie come strumento per terminare i processi in corso, a prescindere dal loro grado di giudizio. La decisione sottolinea che l’adesione a tali procedure, se correttamente documentata e non contestata, determina l’automatica estinzione della lite. Per le parti coinvolte, ciò significa un notevole risparmio di tempo e risorse, evitando le incertezze di una sentenza finale. La pronuncia chiarisce inoltre il regime delle spese legali, che in questi casi non seguono il principio della soccombenza ma vengono compensate ‘di fatto’, restando a carico di chi le ha anticipate.
Cosa succede a un processo tributario pendente se una delle parti aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che la procedura di definizione agevolata si perfezioni e non vi sia un espresso diniego da parte dell’ente impositore, come previsto dalla normativa di riferimento.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica il principio della soccombenza, quindi non c’è una condanna al pagamento delle spese in favore dell’altra parte.
È necessario un accordo tra le parti per estinguere il processo dopo l’adesione alla sanatoria?
No, il provvedimento dimostra che l’estinzione è un effetto automatico previsto dalla legge una volta che la procedura di definizione agevolata è stata avviata e non vi è stato un diniego. È sufficiente che la parte interessata depositi la documentazione pertinente in tribunale.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16509 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16509 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7546/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 6175/10/2022 depositata il 20/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.03.2023 con il quale si evince che il comune di Napoli ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 28/05/2025