Definizione Agevolata Controversie Tributarie: Quando il Processo si Estingue
L’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere i contenziosi pendenti con il Fisco. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, con il decreto n. 18566/2025, chiarisce le conseguenze dirette dell’adesione a questa procedura, ovvero l’estinzione del processo in corso. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale tra Comune e Parrocchia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un’amministrazione comunale avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che vedeva come controparte una parrocchia locale. La disputa riguardava un atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dell’ente ecclesiastico. Mentre il processo era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, è intervenuta una novità normativa di grande rilievo.
Il Comune, avvalendosi delle disposizioni della Legge n. 197/2022, ha deciso di aderire alla cosiddetta ‘tregua fiscale’, approvando una delibera consiliare per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
La Decisione della Corte: Processo Estinto
La Corte di Cassazione, preso atto dell’adesione del Comune alla procedura agevolata e della documentazione depositata, ha dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha verificato che fossero presenti tutti i presupposti di legge: l’adesione formale dell’ente, il deposito dei documenti attestanti la volontà di definire la lite e, soprattutto, l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, il giudizio è stato terminato senza una pronuncia sul merito della questione.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto fondamentale del decreto riguarda la regolamentazione delle spese legali. La normativa sulla definizione agevolata stabilisce chiaramente che, in caso di estinzione del processo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna al pagamento delle spese a favore di una delle parti, ma ciascuno sopporta i costi sostenuti fino a quel momento.
Le Motivazioni: L’impatto della Definizione Agevolata Controversie Tributarie
Le motivazioni della Corte si fondano interamente sull’applicazione dell’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma prevede che i giudizi tributari pendenti si estinguano in caso di adesione alla definizione agevolata, a meno che non intervenga un diniego. La logica del legislatore è quella di deflazionare il contenzioso, offrendo una via d’uscita rapida ed economicamente vantaggiosa dalle liti fiscali. La Corte ha semplicemente applicato questa disposizione, constatando che la fattispecie rientrava pienamente nel campo di applicazione della legge. Viene inoltre menzionata la possibilità per le parti, nonostante l’estinzione, di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, una clausola di salvaguardia per eventuali contestazioni sulla procedura stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame conferma la piena operatività e l’efficacia della definizione agevolata delle controversie tributarie come strumento di estinzione automatica del processo. Per i contribuenti e gli enti, ciò significa che l’adesione a queste procedure, se correttamente formalizzata e non oggetto di diniego, porta a una conclusione certa e rapida della lite. È un’importante conferma del fatto che il legislatore intende favorire la risoluzione extragiudiziale delle pendenze fiscali, alleggerendo il carico dei tribunali e fornendo ai contendenti una via d’uscita chiara. La regola sulla compensazione delle spese incentiva ulteriormente l’adozione di questa soluzione, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna ai costi processuali.
Cosa succede a un processo tributario se una delle parti aderisce alla definizione agevolata?
Il processo si estingue, a condizione che la domanda di definizione sia stata presentata correttamente e non vi sia stato un provvedimento di diniego entro i termini previsti dalla legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a carico della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, tipicamente per contestare eventuali irregolarità nella procedura di definizione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18566 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18566 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1209/2022 R.G. proposto da COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
contro
COGNOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 771/07/2021 depositata il 09/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 27/06/2025