Definizione Agevolata: Quando Aderire Conviene per Chiudere il Contenzioso
L’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, nota anche come ‘pace fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per chiudere le controversie con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze procedurali di tale scelta: l’estinzione automatica del processo, anche se giunto all’ultimo grado di giudizio. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i meccanismi e i vantaggi di questa procedura.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia tributaria tra un Comune italiano e una società per azioni. Dopo una sentenza della Commissione Tributaria Regionale sfavorevole all’ente locale, quest’ultimo aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Comune ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge di Bilancio (L. n. 197/2022), approvando con una delibera del Consiglio Comunale l’adesione alla definizione agevolata per le controversie tributarie pendenti.
L’ente ha quindi depositato presso la Corte di Cassazione la documentazione che attestava la sua volontà di chiudere la lite attraverso questa speciale procedura.
La Procedura di Definizione Agevolata e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata e verificata l’assenza di un atto di diniego da parte della società contribuente, ha applicato direttamente la normativa di riferimento. La legge prevede infatti che l’adesione a questa forma di sanatoria comporti l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno emesso un decreto con cui hanno dichiarato estinto il processo, senza entrare nel merito della questione originaria.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda la gestione delle spese processuali. In linea con quanto stabilito dalla normativa sulla definizione agevolata, la Corte ha disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese per la parte ‘soccombente’, ma ogni soggetto coinvolto sostiene i propri costi legali.
Le Motivazioni
Il decreto della Corte si fonda su una precisa interpretazione dell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, in caso di adesione alla definizione agevolata, il processo tributario si estingue. La legge mira a deflazionare il contenzioso, offrendo una via d’uscita rapida e conveniente per entrambe le parti. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti: l’adesione formale da parte di uno dei contendenti e la mancanza di un diniego formale da parte dell’altro, come previsto dal comma 200 della stessa legge. La ratio è quella di incentivare la chiusura delle liti, alleggerendo il carico dei tribunali e garantendo allo stesso tempo entrate certe per lo Stato e gli enti locali.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma la portata risolutiva della definizione agevolata delle liti pendenti. Per i contribuenti e gli enti pubblici, essa rappresenta un’opportunità strategica per porre fine a contenziosi lunghi e costosi con un esito certo. La decisione evidenzia due implicazioni pratiche fondamentali: in primo luogo, l’adesione alla procedura, se perfezionata correttamente, porta all’estinzione automatica e inappellabile del giudizio; in secondo luogo, la regola sulla compensazione delle spese legali è un elemento da considerare attentamente nel calcolo di convenienza, poiché ogni parte dovrà farsi carico dei propri costi legali sostenuti fino a quel momento.
Cosa succede a un processo tributario pendente se una delle parti aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che la controparte non presenti un formale atto di diniego secondo le modalità previste dalla legge.
Chi paga le spese legali quando un processo si estingue per definizione agevolata?
Le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico di una delle parti.
L’adesione alla definizione agevolata è sufficiente a chiudere la lite in modo definitivo?
Sì, una volta che la parte ha aderito e non vi è un diniego della controparte, la procedura porta all’estinzione del processo, chiudendo in modo definitivo quella specifica controversia giudiziaria.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16508 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16508 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9584/2023 R.G. proposto da COMUNE DI FONDI, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n. 5292/18/2022 depositata il 21/11/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2023 con il quale si evince che il comune di Fondi ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 29/05/2025