Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario si Estingue in Cassazione
La definizione agevolata delle controversie tributarie, spesso definita “pace fiscale”, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere contenziosi pendenti con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’effetto automatico di questa procedura sul giudizio in corso, anche quando questo è arrivato all’ultimo grado. Vediamo come l’adesione a questa procedura ha portato all’immediata estinzione di un processo tributario.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Una contribuente si trovava in lite con un’azienda e l’Agenzia delle Entrate a seguito di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Ritenendo la decisione ingiusta, la contribuente aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giustizia italiana.
Mentre il ricorso era pendente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il Comune coinvolto nella controversia ha approvato una delibera con cui aderiva ufficialmente alla definizione agevolata delle liti tributarie, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). La parte contribuente ha quindi depositato la documentazione necessaria in Cassazione per dimostrare l’avvenuta adesione alla procedura.
La Decisione della Corte: Estinzione del Processo per Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la documentazione e verificata l’assenza di un diniego da parte dell’ente impositore, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione dell’intero processo. La Corte ha semplicemente preso atto che i presupposti di legge per la chiusura della lite erano stati soddisfatti. Di conseguenza, il giudizio di merito non è proseguito e la controversia si è conclusa.
La Gestione delle Spese nel Contesto della Definizione Agevolata
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito, in conformità con la normativa sulla definizione agevolata, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte coinvolta (la contribuente, la società e l’Agenzia delle Entrate) ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza alcuna condanna al rimborso in favore di altri.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base del decreto sono strettamente legate alla lettera della legge. La normativa sulla definizione agevolata (in particolare l’art. 1, comma 198, della L. 197/2022) prevede che, in caso di adesione alla procedura, il processo tributario si estingua. L’estinzione è quasi automatica e non richiede una valutazione discrezionale da parte del giudice.
Il ruolo della Corte, in questo scenario, è stato quello di verificare due condizioni fondamentali:
1. L’effettiva adesione dell’ente impositore (il Comune) alla sanatoria, provata tramite la delibera del Consiglio Comunale.
2. L’assenza di un provvedimento di diniego da parte dello stesso ente entro i termini previsti dalla legge.
Una volta accertati questi due elementi, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del giudizio. La legge stessa prevede questa conclusione per incentivare la chiusura dei contenziosi e alleggerire il carico dei tribunali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Definizione Agevolata
Questo decreto della Cassazione conferma la potenza e l’efficacia dello strumento della definizione agevolata. Le implicazioni pratiche per i contribuenti sono significative:
* Certezza e Rapidità: L’adesione a una sanatoria fiscale può porre fine a contenziosi che durano anni, evitando l’incertezza e i costi associati a un lungo processo giudiziario, anche in Cassazione.
* Effetto Automatico: L’estinzione del processo non dipende da una decisione di merito del giudice, ma dalla semplice verifica dei requisiti formali previsti dalla legge.
* Gestione dei Costi: La regola secondo cui ogni parte sostiene le proprie spese fornisce un quadro chiaro e prevedibile, eliminando il rischio di essere condannati a pagare le spese legali della controparte in caso di soccombenza.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se si aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte di Cassazione, una volta verificata la documentazione che attesta l’adesione alla procedura e l’assenza di diniego da parte dell’ente, emette un decreto che chiude definitivamente il giudizio.
Chi paga le spese legali quando un processo si estingue per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel caso specifico, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte coinvolta nel giudizio sostiene i propri costi legali.
È necessario attendere un’udienza per ottenere l’estinzione del processo in Cassazione?
No, non è sempre necessario. Come dimostra questo caso, la Corte può dichiarare l’estinzione sulla base della documentazione depositata dalle parti, senza fissare un’udienza, sebbene la legge lasci aperta la possibilità per le parti di richiederla.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19313 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19313 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5948/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO PROV.LE DI ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3416/16/2022 depositata il 26/07/2022, pronunciata con riferimento agli atti impositivi oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto il deposito della documentazione della parte contribuente e il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
del 23.03.2023 con il quale si evince che il comune d Guidonia Montecelio ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 03/07/2025