Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1934 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 50/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE Generale dello RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, n. 1818/2017 depositata il 15 maggio 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Brindisi dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di
fabbricazione di macchine per l’agricoltura, un avviso di accertamento con il quale rideterminava in base agli studi di settore il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società in relazione all’anno 2005, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 1818/2017 del 15 maggio 2017 rigettava l’appello erariale.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati:
«violazione dell’art. 36, 2° c., n. 4 Dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360, , n. 4 c.p.c.)» ;
«violazione degli artt. 39, 1° c., lett. d), e 2° c., lett. d), D.P.R. n. 600/73, 54 D.P.R. n. 633/72 e 62 sexies D.L. n. 331/93 (in relazione all’art. 360, , n. 3, c.p.c.» .
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione, ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, nel comunicare la propria cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ha chiesto di disporre un rinvio della trattazione della causa «al fine di consentire la costituzione dei soggetti eventualmente legittimati a proseguire il giudizio» .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c..
1.1 Occorre, al riguardo, tener presente che al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge, compresa quella rappresentata dalla cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso (cfr. Cass. n. 2625/2018, Cass. n. 26452/2024, Cass. n. 7633/2025), con la conseguenza che esso prosegue fra le parti originarie.
1.2 Tanto premesso, va rilevato che in pendenza del giudizio la prefata RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha definito la presente controversia tributaria avvalendosi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
1.3 Dalla documentazione depositata dal difensore della contribuente si evince, infatti, che:
entro il previsto termine del 31 maggio 2019 essa ha presentato domanda di definizione agevolata e versato l’importo della prima rata dovuta ai sensi del citato articolo;
-entro il 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato l’eventuale diniego della definizione;
nel successivo termine del 31 dicembre 2020 non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad iniziativa della parte interessata.
Per quanto precede, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, giusta quanto disposto dall’ultimo periodo del medesimo comma 13.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad
alcuna di quelle previste dalla norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME