Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal sul ricorso iscritto al n. 19903/2016 R.G. proposto da quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 462/2016 depositata il 26 gennaio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento mediante il quale determinava con metodo sintetico, in base agli indici di
capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ), il reddito del contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2008.
Lo COGNOME impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 462/2016 del 26 gennaio 2016, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, rigettava l’originario ricorso della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava quanto segue: legittimamente l’Ufficio aveva applicato il cd. , ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti all’uopo richiesti dall’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» ; – il contribuente non aveva fornito «elementi concreti ed attendibili, idonei a giustificare il minor reddito dichiarato, essendosi invece limitato ad osservazioni generiche, rimaste, in parte, prive di riscontro documentale ed, in parte, smentite dalle ampie e valide difese svolte dall’RAGIONE_SOCIALE» .
Avverso tale sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, introdotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., così rubricati:
1)violazione o falsa applicazione degli artt. 38, comma 6, e 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 7 e 12 della L. n. 212 del 2000;
2)violazione o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,
ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale l’Amministrazione Finanziaria ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto che nelle more del giudizio lo RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della stessa.
Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata all’istanza, e in particolare nella dichiarazione rilasciata dal capo area contenzioso della Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, attestante la regolarità dell’anzidetta definizione agevolata.
Alla luce di ciò, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del citato decreto-legge.
Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr., sull’argomento, Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019), come espressamente richiesto dalla stessa parte erariale.
A mente dell’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione