Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1810/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO , e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8398/2018, depositata il 4 ottobre 2018.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
sentito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della C.t.p. di Caserta che aveva accolto il ricorso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, era stato accertato, ai fini Irpef, un reddito di partecipazione in ragione del possesso di una quota di una società di fatto costituita da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri trentatré soci ed un reddito di lavoro dipendente ascrivibile alla retribuzione corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con successiva istanza la contribuente ha reso noto di aver aderito alla domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130 e con ulteriore memoria ha evidenziato di aver depositato la domanda di definizione della lite e quietanza di pagamento; inoltre ha versato in atti documento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui risulta la regolarità della definizione
Considerato che:
La contribuente ha documentato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. Inoltre, l’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione.
E ntro il termine di legge nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di c ui al comma 12 dell’art. 5 cit.; pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
A i sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.