Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8165/2015, depositata l’11 //09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF CARTELLA PAGAMENTO REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7222/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, con ricorso notificato anche all’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso precedente sentenza della medesima C.t.r. che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto impugnazione di cartella esattoriale.
I due intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
L’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss ., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non ci sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024. Il Presidente