Definizione Agevolata: Come Chiudere le Liti Fiscali in Cassazione
La definizione agevolata delle liti pendenti, spesso definita ‘pace fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano risolvere contenziosi con il Fisco in modo rapido e conveniente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8394/2024, illumina gli effetti di questa procedura sui processi in corso, confermando l’estinzione del giudizio e fornendo chiarimenti importanti su spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione. L’Amministrazione finanziaria contestava una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto un ricorso per revocazione proposto da una contribuente contro una precedente decisione sfavorevole, relativa all’impugnazione di una cartella esattoriale per IRPEF.
Il processo, giunto al suo grado più alto, ha subito una svolta decisiva: la controversia è stata inserita nell’elenco dei giudizi per i quali era stata richiesta e ottenuta la definizione agevolata, secondo le disposizioni della Legge n. 197 del 2022.
La Decisione della Corte sulla definizione agevolata
Preso atto della regolare adesione alla procedura di sanatoria, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione dell’intero processo. La scelta di avvalersi della definizione agevolata ha, di fatto, eliminato la materia del contendere, rendendo superfluo un giudizio nel merito della questione.
L’ordinanza si sofferma su due aspetti pratici di grande rilevanza che conseguono a questa decisione: la gestione delle spese legali e l’inapplicabilità del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte basa la propria decisione sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di condono fiscale. In particolare, l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022 stabilisce chiaramente che la definizione della lite comporta l’estinzione del processo.
Il ragionamento dei giudici è lineare e segue questi punti chiave:
1. Estinzione del Processo: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza all’art. 40 del D.L. n. 13 del 2023, e l’assenza di un diniego alla richiesta di sanatoria, costituiscono prova sufficiente della regolare definizione della lite. Di conseguenza, il processo si estingue per legge.
2. Spese Legali: La stessa norma (art. 1, comma 198) prevede che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una forma di compensazione ‘ex lege’ che evita ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi processuali.
3. Esclusione del Doppio Contributo Unificato: Questo è forse il punto più interessante. La Corte ribadisce un principio consolidato (citando Cass. n. 1420/2022): il raddoppio del contributo unificato è una misura con natura lato sensu sanzionatoria. Come tale, è applicabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Non può essere estesa per analogia al caso di estinzione del giudizio, che è una fattispecie completamente diversa. Pertanto, chi aderisce alla sanatoria non rischia questa sanzione aggiuntiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma la portata e l’efficacia della definizione agevolata come strumento per porre fine alle liti fiscali. Per i contribuenti, le implicazioni sono estremamente positive. Aderire a queste procedure non solo permette di chiudere un contenzioso pagando una somma ridotta, ma garantisce anche la fine certa del processo giudiziario, senza il rischio di subire la condanna al pagamento delle spese legali della controparte o di incorrere in sanzioni processuali come il doppio contributo unificato. Si tratta di una conferma importante che incentiva l’uso di questi strumenti deflattivi del contenzioso, offrendo una via d’uscita certa e prevedibile dalle lunghe e costose battaglie legali con il Fisco.
Cosa succede a un processo tributario in corso se si aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, poiché la controversia che ne era oggetto è stata risolta in via extragiudiziale attraverso la procedura di sanatoria.
In caso di estinzione per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese del processo rimangono a carico di ciascuna parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte, ma una compensazione stabilita dalla legge.
Aderendo alla definizione agevolata si rischia di dover pagare il doppio contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il doppio contributo unificato è una sanzione applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Non può essere applicato al caso di estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8165/2015, depositata l’11 //09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF CARTELLA PAGAMENTO REVOCAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7222/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, con ricorso notificato anche all’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso precedente sentenza della medesima C.t.r. che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto impugnazione di cartella esattoriale.
I due intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
L’ atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L ‘inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss ., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non ci sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024. Il Presidente