Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9743/2015 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 8515/2014, depositata il 08/10/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2004, riprendeva i maggiori ricavi determinati in applicazione degli studi di settore; la società aveva proposto ricorso avverso l’atto impositivo che era stato accolto dalla Commissione tributaria
provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente accolto l’appello, avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva esposto, oltre alle risultanze degli studi di settore, ulteriori elementi presuntivi che consentivano di ritenere che il reddito dichiarato fosse notevolmente inferiore rispetto a quello desumibile sulla base degli elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria; la società proponeva, quindi, ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; con ordinanza del 23 giugno 2021 questa Corte, preso atto della richiesta della società di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 119/2018, ritenuta la necessità di acquisire informazioni dalle parti, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; l’RAGIONE_SOCIALE depositava memoria; con ulteriore ordinanza interlocutoria, n. 17490 del 2022, questa Corte, non risultando in atti che la ricorrente avesse provveduto al pagamento di tutti gli importi dovuti, disponeva nuovamente il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa del compiuto decorso del termine per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la domanda di estinzione del giudizio avanzata dalla ricorrente sul presupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.
La richiesta dev’essere accolta.
E’ la stessa difesa erariale, peraltro sulla scorta RAGIONE_SOCIALE informazioni ricevute dall’RAGIONE_SOCIALE, a dare atto della regolarità della dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata con
riferimento all’atto impositivo oggetto del presente giudizio, nonché del versamento di diverse rate di quanto dovuto sulla base del piano di rateizzazione concordato.
L’art. 6 del citato decreto-legge convertito, al comma 6, prima parte, prevede che « La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 ».
Nella specie è incontroverso che la parte ricorrente abbia effettuato il versamento della prima rata, ma anche di altre successive.
Orbene, la sopra citata disposizione, al comma 13, prevede che il processo è dichiarato estinto « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata ».
Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza, sicché non resta che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia. Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Occorre precisare che il riferimento fatto dall’RAGIONE_SOCIALE nella nota allegata alla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, all’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito, oltre a non assumere rilievo nel caso di specie, vertendosi in fattispecie di definizione agevolata di avviso di accertamento e non di carico affidato all’agente della riscossione, non sarebbe comunque ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio, alla stregua del principio affermato da questa Corte con riferimento ad altra fattispecie agevolatrice, ma applicato anche alla definizione di cui al citato decreto legge, secondo cui «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di
cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 -01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020 e Cass. n. 7439 del 2022).
Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 15/03/2024.