Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
Oggetto:
II.DD. – IVA – defini-
zione agevolata ex
lege 119/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3131/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rsappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato all’indirizzo PEC EMAIL giusta memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 28.3.2025;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2999/18/2015 depositata il 9 luglio 2015, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2999/18/2015 veniva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 453/7/2011 la quale aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE e annullato l’avviso di accertamento per IVA e sanzioni relative all’anno di imposta 2004.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso, illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. recante la costituzione di un nuovo difensore in sostituzione del precedente e rendendo nota la definizione agevolata della lite ex d.l. n. 119/2018.
Considerato che:
La Corte prende atto della documentazione depositata dalla parte contribuente in data 28.3.2025 ai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell’ allegato versamento della somma dovuta per la prima rata del 4.4.2019 con attestazione di quietanza del pagamento della prima rata.
Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 3. Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ..
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
4.1. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Spese a carico di chi le ha sopportate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025