Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30843 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13289/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (cod. fisc. e p. iva P_IVA), in persona dei procuratori speciali sig.ri NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in forza di procura notarile rilasciata in data 23.11.2021, Rep. 107455, Racc. 23600, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano, per procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato
-controricorrente-
Istanza di definizione liti pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018 presentata sulla base della sentenza di primo grado emessa prima del 24.10.2018 – sentenza di appello sfavorevole pronunciata dopo il 24.10.2018 -ammissibilità.
avverso la sentenza n. 4227/21/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 22.11.2021, non notificata; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 9.10.2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, inammissibili il terzo e il quarto; udito per la società ricorrente l’AVV_NOTAIO; udito per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’Avvocatura dello Stato, in persona dell’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In data 29.10.2018 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 3327/8/2018 della C.T.P. di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2013, con il quale, fra l’altro, erano state disconosciute le perdite dichiarate per l’anno 2013 e poi riportate nelle annualità successive. In data 10.04.2019 la C.T.R. per la Lombardia, a definizione del giudizio di appello n. 4678/2018, depositava la sentenza n. 1670/2019, con la quale accoglieva il gravame dell’A.E. e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’originario ricorso introduttivo della società contribuente.
In data 29.05.2019 e dunque dopo la pubblicazione della predetta sentenza, la società RAGIONE_SOCIALE depositava nel fascicolo del giudizio di appello già definito, istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito con la Legge
n.136/2018, entrato in vigore in data 24.10.2018, protocollata dall’RAGIONE_SOCIALE in pari data, nonché quietanza di versamento della prima rata, sulla base di quanto dovuto per effetto della sentenza di primo grado n. 3327/8/2018, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 119/2018 ( 40% del valore della controversia in primo grado).
Nel frattempo, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi alle annualità successive al 2013, che venivano impugnati in data 5.2.2019 davanti alla C.T.P. di Milano.
In data 18.06.2020 la C.T.P. di Milano depositava tre sentenze, a definizione dei procedimenti R.G. 3079/2019 (sentenza n. 1326/2020), R.G. 3080/2019 (sentenza n. 1343/2020) e R.G. 3082/2019 (sentenza n. 1337/2020), dal contenuto speculare, con le quali rigettava i ricorsi.
Proposti separati appelli avverso ciascuna sentenza, la C.T.R. della Lombardia, riuniti i ricorsi, rigettava l’istanza di cessazione della materia del contendere, per essere passata in giudicato la sentenza n. 1670/2019, depositata in data 10.4.2019, che aveva riformato la sentenza emessa dalla C.T.P. di Milano n. 3327/2018, rilevando che l’istanza di definizione agevolata era stata intempestivamente presentata un mese e 19 giorni dopo il deposito della sentenza di secondo grado n. 1670/2019. Secondo la C.T.R., la parte avrebbe dovuto semmai presentare l’istanza, prendendo a riferimento le somme dovute per come indicate nella sentenza di secondo grado n. 1670/2019, unico titolo giurisdizionale validamente opponibile. Rigettava le altre eccezioni preliminari e, nel merito, confermava le sentenze di primo grado.
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta.
La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce « violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge n. 136/2018 », per non aver la CTR per la Lombardia considerato che l’ultima e unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del D.L. 23.10.2018 n. 119 era la sentenza della CTP Milano n. 3327/2018.
Con il secondo motivo lamenta « Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del comma 9, terzo periodo, dell’art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito con la Legge 136/2018 » per non avere la CTR per la Lombardia tenuto conto del fatto che, per espressa disposizione di legge, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 23.10.2018 n. 119.
Con il terzo motivo deduce « Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del comma 10 dell’art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito con la Legge 136/2018», per avere la CTR erroneamente conferito valore di presupposto necessario, per il perfezionamento della definizione agevolata, la sospensione della controversia definibile .
Con il quarto motivo si duole della « Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del comma 6 dell’art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito con la Legge 136/2018» , per aver la CTR conferito valore di presupposto necessario, per il perfezionamento della definizione agevolata, l’aver completato a saldo il pagamento di tutte le rate (o dell’intero importo in un’unica soluzione) previste nella domanda di definizione della lite.
Il primo, secondo e quarto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati nei limiti che seguono.
L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, al comma 2 che: ‘ … in caso di soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado ‘.
Il successivo comma 4 dispone che: ‘ Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva ‘.
Il successivo comma 6, a sua volta, prevede che: ‘ La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019’.
Ai sensi del comma 8, ‘ Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato’.
Il comma 9 precisa poi che: ‘ Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto’.
Infine , il comma 12 dispone, per quanto di interesse, che ‘ L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 … ‘.
5.1. La domanda di definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti può essere pertanto presentata alla ricorrenza di due condizioni: 1) il ricorso introduttivo della controversia dev’essere stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto; 2) alla data di presentazione dell’istanza di cui al primo comma il processo non deve essersi ancora concluso con pronuncia definitiva .
5.2. Nel caso di specie, per come incontroverso, il ricorso di primo grado è stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE all’A.RAGIONE_SOCIALE. prima del 24.10.2018 (data di entrata in vigore del D.L.); l’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.2018 (data di entrata in vigore del D.L. 119/2018) era la sentenza CTP Milano n. 3327/2018 (depositata il 18.07.2018, cfr . doc. 7), la quale vedeva parzialmente soccombente l’RAGIONE_SOCIALE; alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata (29.05.2019, cfr . doc. 17), il processo non si era concluso con pronuncia definitiva, poiché la sentenza della CTR n. 1670/2019 è stata pubblicata in data 10.04.2019 e
non notificata e, pertanto, considerando la sospensione feriale dei termini, sarebbe passata in giudicato solo in data 10.11.2019 ( cfr . doc. 16), come poi avvenuto.
5.3. E’ inoltre documentale che la domanda di definizione agevolata sia stata depositata prima del 31.05.2019 (il 29.05.2019, cfr . doc. 17) e che il pagamento della prima rata sia stato effettuato prima del 31.05.2019 (il 29.05.2019, cfr . doc. 18).
5.4. Infine, è pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato diniego alla domanda di definizione in questione entro il 31.07.2020, il che imponeva di ritenere integrata la fattispecie estintiva (Cass. 14/06/2022, n. 19084).
Conseguentemente, come correttamente sostiene la società ricorrente, gli effetti della definizione agevolata de qua sono definitivamente prevalsi su quelli RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del D.L.) e, dunque, anche su quelli della sentenza della CTR n. 1670/2019 (di cui al doc. 16).
6.1. Tuttavia, questa Corte ha chiarito che in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue. La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass. 24083/2018).
6.2. La C.T.R. avrebbe pertanto dovuto valutare incidentalmente se l’estinzione del giudizio a quo (relativo all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO), stante il proficuo perfezionamento della procedura di definizione agevolata, avesse o meno incidenza nel procedimento oggetto della sua cognizione, avente ad oggetto i tre avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, relativi alle annualità successive al 2013, pacificamente non oggetto di definizione agevolata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. 119/2018 cit.
6.3. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «Gli effetti della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136/2018, nella ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla citata norma, prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018)».
Il terzo motivo rimane assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione e la causa rimessa alla C.G.T.2 della Lombardia affinchè valuti in via incidentale, in applicazione del sopra indicato principio di diritto , l’estinzione del giudizio a quo sulla base dell’istanza di definizione accompagnata dal pagamento tempestivo della prima rata e la sua eventuale incidenza sull’oggetto del giudizio, riguardante i sopra indicati tre avvisi di accertamento non oggetto di definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
C.G.T.2 della Lombardia per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.10.2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME
(NOME COGNOME)