Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31707 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
Fondo previdenza integrativarimborso erogato- recuperodefinizione agevolata diniego
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12333/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente -contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 7084/2016, depositata il 21/11/2016;
nonché
sul ricorso successivo proposto da
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende,
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente -Avverso diniego di definizione agevolata notificato l’08 giugno 2020; nonché
sul ricorso successivo proposto da
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente -Avverso diniego di definizione agevolata notificato il 5 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il ricorso avverso la sentenza n. 7084 del 2017 della C.t.r. di Roma.
1.1. NOME COGNOME, dirigente in quiescenza dell’Enel s.p.a., già iscritto al Fondo pensione denominato PIA (Previdenza Integrativa
Aziendale) e successivamente RAGIONE_SOCIALE, cui venivano trasferiti i fondi a partire dal 1998, aveva avanzato istanza di rimborso Irpef della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta pari al 33,45 per cento sulle somme erogate e quanto dovuto per effetto dell’applicazione dell’aliquota del 12,5 per cento, prevista per i redditi di capitale dall’art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482 e, formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego.
1.2. Il giudizio veniva deciso dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 13667 del 2011 che accoglieva parzialmente il ricorso originario del contribuente «dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento».
1.3. A seguito di formale atto di intimazione e messa in mora del contribuente l’Agenzia delle entrate accreditava in suo favore la somma di euro 239,777,04 complessivi.
1.4. Successivamente, tuttavia, l’Ufficio provvedeva al recupero di quanto pagato, mediante iscrizione a ruolo ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, e in data 6 giugno 2013 notificava al contribuente la pedissequa cartella.
1.5. Avverso detta cartella il ricorrente spiegava ricorso innanzi alla C.t.p. di Roma che lo accoglieva annullandola.
La C.t.r., pronunciandosi sull’appello dell’Agenzia delle entrate, lo rigettava con la sentenza di cui all’epigrafe. Rilevava che la sentenza di primo grado aveva correttamente acclarato la regolarità del rimborso in ragione del giudicato formatosi sulla questione a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione
1.6. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ed il contribuente resiste a mezzo controricorso.
Il ricorso avverso il primo diniego di definizione della lite.
2.1. In pendenza del giudizio in cassazione avverso la sentenza della C.t.r. in epigrafe indicata, il contribuente avanzava, in data 14 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, optando per la rateizzazione della somma
2.2. Con atto notificato il 25 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate comunicava il diniego evidenziando che la cartella di pagamento impugnata non era un atto impositivo ma un mero atto di riscossione delle somme indebitamente rimborsate sicché il relativo giudizio non rientrava tra le controversie definibili ex art. 6 cit.
2.3. Avverso detto atto di diniego propone ricorso il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso avverso il secondo diniego di definizione della lite.
3.1. Nelle more del giudizio il contribuente ha presentato domanda ulteriore di definizione delle liti pendenti ex art. 1, commi da 186 a 203, della Legge n. 197 del 2022, ed ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Con atto notificato il 5 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate comunicava il diniego della definizione agevolata per le medesime ragioni già spese nel primo diniego.
In pendenza di giudizio il contribuente ha chiesto la rimessione del ricorso alla Sezioni Unite in merito alla questione, ritenuta di rilevante importanza relativa alla legittimità del diniego di definizione agevolata di una lite avente ad oggetto una cartella emessa per la restituzione di tributi precedentemente rimborsati.
Con decreto del Presidente Aggiunto del 19 giugno 2024 l’istanza è stata rigettata con rimessione alla sezione tributaria, ricorrendo, se del caso ad udienza pubblica.
Successivamente il contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza.
Considerato che:
Con il ricorso avverso la sentenza della C.t.r. di cui all’epigrafe l’Agenzia delle entrate propone un unico motivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 16, 17 e 42 t .u.i.r, dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le Sezioni Unite della Corte avessero stabilito il quantum del rimborso spettante al contribuente; che, al contrario, dal principio di diritto espresso discendeva che il rendimento al quale doveva essere applicata l’aliquota del 12,5 per cento era solo il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato; che, di conseguenza l’erogazione del rimborso presupponeva la prova dell’effettivo impiego s ul mercato dei capitali affluiti ne fondo. Argomenta di seguito sulla legittimità del recupero.
Con il ricorso avverso il primo diniego di definizione della lite il contribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
Rileva che questa Corte, ha ritenuto definibile la lite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1978 ed ha espresso principio di diritto sovrapponibile per analogia alla fattispecie in esame e richiama e più recenti pronunzie rese sul punto da questa Corte (ed in particolare la sentenza Sez. U. n. 18298/2021), ove è affermato che anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati
forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione, qualora tale cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Con il ricorso avverso il secondo provvedimento di diniego il contribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 186, legge n. 197 del 2022 evidenziando che la disposizione, per come formulata, consentirebbe la definizione, non soltanto delle controversie instaurate avverso atti di natura impositiva quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione di sanzioni ma anche di quelle inerenti atti meramente riscossivi ‘.
Rilevato che le questioni prospettate dal contribuente presentano profili di novità in ragione della procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 che rendono opportuna la pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.