Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28745 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
AVV_NOTAIO IRES-IRAP 2008
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9275/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporata nella RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e presso questi ultimi elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO del foro di Torino e dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di
Roma, e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1285/2017, depositata in data 20 settembre 2017.
nonché sul ricorso di cui al medesimo numero di R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, incorporata nella RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME e presso questi ultimi elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO 91avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti n. prot. 1591/2020 notificato il 21 febbraio 2020;.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti notificato il 24 aprile 2020 (protocollo telematico n. 0952370.31/05/2019) relativamente all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1 L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, direzione provinciale di Torino, emetteva avviso di rettifica della dichiarazione presentata ai fini IRES della società RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2008 (anno nel quale la RAGIONE_SOCIALE aveva aderito -in qualità di consolidata -a
regime di tassazione ex art. 117 ss. TUIR) e avviso di rettifica ai fini IRAP -sempre per il medesimo anno -sulla base di p.v.c. del 13/7/2012. In particolare, con l’avviso di rettifica ai fini IRES -per l’anno di imposta 2008 venivano contestati tre rilievi. Il primo riguardava ricavi non dichiarati e da ricondurre a tassazione; il secondo quote di ammortamento dedotte nel 2006 e non deducibili, non essendo stati documentati i costi relativi; il terzo la non riconoscibilità del credito di imposta che la controparte dichiarava di sua spettanza per un’iniziativa di ricerca e di sviluppo intrapresa nell’anno 2008. Con l’avviso ai fini IRAP venivano contestati solo i primi due suddetti rilievi.
L’avviso per IRES e l’avviso per IRAP venivano impugnati dinnanzi alla C.t.p. di Torino dalla consolidata e dalla consolidante; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi con atti di controdeduzioni, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE iniziative di controparte.
La C.t.p., con sentenze 1160/2014 e 1586/2014, accoglieva i ricorsi nella parte relativa ai contributi considerati ricavi non dichiarati. Più nel dettaglio, il contributo in esame (contributo a fondo perduto per la ricerca e lo sviluppo) veniva ritenuto sopravvenienza attiva e, dunque, imponibile per cassa ai sensi dell’art. 108 TUIR.
Avverso le menzionate sentenze proponevano appello innanzi la C.t.r. del Piemonte sia la parte contribuente che l’Ufficio il quale chiedeva la conferma integrale degli avvisi.
Con sentenza n. 1285/2017, depositata in data 20 settembre 2017, la C.t.r. adita -riuniti i giudizi -rigettava l’appello erariale ed accoglieva l’appello del contribuente.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE (in qualità di incorporante di RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
In data 31 maggio 2019, con domanda trasmessa telematicamente ed avente n. di prot. NUMERO_DOCUMENTO.31/05/2019, la contribuente RAGIONE_SOCIALE avanzava, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, istanza di definizione agevolata della odierna controversia. In data 24 aprile 2020, l’Ufficio, con riferimento alla detta istanza, notificava alla parte il diniego della definizione, rilevando che l’art. 6 del d.l. 119/2018 presupponeva che la lite definibile esprimesse un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti, rapportato alle somme risultanti in contestazione, laddove, con l’atto impugnato, l’ente erariale ha negato un beneficio fiscale ossia il credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Avverso il diniego la parte contribuente ha presentato ricorso e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 35 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. avrebbe reso una sentenza meramente parvente, concrentantesi nell’adesione acritica ed apodittica alla sentenza di primo grado, la quale non viene in alcun modo descritta nel suo iter argomentativo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r., pur avendo dato atto di una duplice ratio decidendi (mancata acquisizione del parere del RAGIONE_SOCIALE sindacale; mancata documentazione RAGIONE_SOCIALE spese capitalizzate), ha trattato solo una sola
di esse (mancata acquisizione del parere), tralasciando l’altra sempre dedotta dall’erario (mancata documentazione RAGIONE_SOCIALE spese) con carenza assoluta di motivazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha travisato apoditticamente il thema decidendi , rilevando come l’Ufficio avesse disconosciuto il credito in quanto lo stesso non poteva essere superiore ai costi sostenuti. In particolare, le osservazioni della CTR sarebbero manifestamente irrazionali e logicamente incongrue e del tutto inidonee ai fini della ricostruzione dell’iter logico -giuridico con il quale il giudicante è pervenuto al decisum .
Preliminarmente , in merito al ricorso avverso l’atto di diniego va rilevato che, in considerazione della peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, ed in particolare se -stante che l’art. 6, comma uno, del d.l. 119/2018 prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi – l’istituto deflattivo in parola possa riguardare solo atti di imposizione che rechino una pretesa quantificata di tributi o di maggiori tributi ovvero anche comunque una vertenza che riguarda l’aspetto di un’agevolazione fiscale senza alcun recupero di somme dovute, si profila opportuna la trattazione in pubblica udienza, per il valore nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questioni, che richiedono la determinazione di un indirizzo univoco.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il 9 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME