Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26931/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto eredi di NOME, nonché NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CATANZARO n. 2130/2022 depositata il 26/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
All’esito di lunga procedura ablatoria esperita dal Comune di Crotone su un compendio immobiliare della famiglia COGNOME, a fini
transattivi veniva riconosciuta agli espropriati la consistente somma di oltre undici milioni di euro, da corrispondersi in varie rate annuali fra il 2013 ed il 2015.
È pacifico in atti che né il civico ente versava la ritenuta d’acconto sulla somma corrisposta ai privati, né questi esponevano al fisco la plusvalenza lucrata, donde la ripresa a tassazione, con sanzioni, nei confronti del Comune di Crotone e nei confronti degli esponenti della famiglia COGNOME che non avevano dichiarato in denuncia dei redditi la somma incassata a titolo di transazione.
Gli atti impositivi erano avversati avanti il collegio di prossimità da ciascun contribuente, pubblico e privato, con specifiche doglianze.
Per quanto maggiormente interessa il prosieguo, giova rilevare che nelle more del primo grado di giudizio è intervenuto il d.l. n. 119/2018, disciplinante la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, cui ha aderito il Comune di Crotone, ma non i contribuentiespropriati-indennizzati NOME NOME e COGNOME NOME.
Ritenendo che la presentazione della domanda di definizione della Municipalità avesse effetto anche sui privati, veniva disposta la sospensione dei giudizi, in attesa del perfezionamento della procedura clemenziale. Senonché, l’Ufficio rilevava come non vi fosse stata istanza di definizione agevolata da parte dei privati e chiedeva la prosecuzione del giudizio, evidenziando altresì che mai la definizione del civico ente avrebbe potuto esplicare effetti riflessi positivi nei confronti dei privati, poiché solo il pagamento integrale del sostituto di imposta può assolvere il sostituito, ma -con la procedura clemenziale- la Municipalità avrebbe corrisposto un quid diverso, lasciando comunque debitore il privato contribuente del quanti minoris .
La sentenza di primo grado non apprezzava queste ragioni e dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti del privato, in applicazione del disposto di cui all’art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018, per cui la definizione nei confronti di uno opera anche nei
confronti degli altri coobbligati, tali ritenendo il Comune di Crotone e gli espropriati, in ragione della comune origine del debito tributario.
Il giudizio d’appello esitava in sentenza di conferma, avverso cui ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo unico motivo, cui replica il privato contribuente con tempestivo controricorso ed illustrando ulteriormente le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018.
Nello specifico si protesta l’assenza di qualifica di coobbligati fra Comune di Crotone ed espropriati e si evidenzia che i privati non abbiano presentato alcuna domanda di definizione agevolata, donde non possono beneficiarsi di quella avanzata da altra parte.
La sentenza in scrutinio si incentra sul concetto di coobbligazione, affermando l’identità di radice del debito tributario di cui si controverte, scaturente dall’unico atto di transazione che vede parti il Comune di Crotone e gli espropriati esponenti della famiglia COGNOME, per dedurne la posizione di sostituto di imposta dell’uno che lo rende coobbligato con la posizione si sostituito degli altri.
Merita tenere in conto la circostanza per cui dallo stesso momento genetico dell’obbligazione non sorge immediatamente e univocamente la posizione di coobbligati, specie -come nel caso in esame- quando il dovere (la situazione giuridica soggettiva passiva dell’obbligazione) scaturisce da autonoma previsione di legge, assistita da sanzioni proprie, di talché il pagamento dell’imposta da parte del sostituito (il privato) non esplica l’effetto dell’adempimento dell’unica obbligazione, ma quello dell’estinzione dell’obbligazione
del sostituto (il Comune) per fatto del terzo (il privato contribuente), però lasciando intatte le sanzioni per il mancato adempimento spontaneo che non avrebbero senso ove si trattasse di unica obbligazione in cui tutti i coobbligati sono chiamati ugualmente all’adempimento.
Tuttavia, questo profilo, di per sé dirimente e che innerva la motivazione della sentenza in scrutinio, emerge in momento logico successivo alla violazione di legge correttamente intercettata dal Patrono erariale e non percepita dal collegio di secondo grado.
Recita infatti l’art. 6, primo comma, del D.L. n. 119/2018: ‘1. le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato e ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controve rsia…’.
Al comma sesto la stessa disposizione prevede che: ‘La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma ottavo e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…’.
Specularmente, il richiamato comma ottavo prevede che: ‘Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato…’.
3.1. Dalla lettura della norma, si evince che la presentazione di una «distinta domanda» di definizione della lite, per «ciascuna controversia autonoma» entro i termini disposti per legge, rappresenta un requisito necessario per l’accesso al beneficio.
Questa Suprema Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che: «Per controversia autonoma si intende quella relativa
a ciascun atto impugnato. Il dato letterale della norma è inequivoco nel riferire la nozione di “controversa autonoma” a “ciascun atto impugnato”, senza in alcun modo inferire sul contenuto dell’atto medesimo, ossia se esso riguardi una o più tipologie di imposta ovvero una o più annualità d’imposta.» (cfr. Cass. V, n. 37166/2021).
Con particolare riguardo poi ai coobbligati, l’art. 6 recita al comma 14: ‘La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8’. Ancora una volta, dunque, il legislatore richiama l’essenzialità della distinta domanda, quale elemento fondante la legittimazione alla procedura. E ciò acquista vieppiù importanza, poiché -con la sentenza ultima ricordata- si è preso atto della possibile equivocità della dicitura ‘coobbligato’, donde è stato affinato e valorizzato il concetto di unicità della controversia.
Ed infatti, è stato precisato che in tema di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, per controversia autonoma deve intendersi quella, unitariamente considerata, relativa a ciascun atto impugnato, senza inferire in alcun modo sul contenuto dell’atto medesimo, con la conseguenza che ove coesistano nella stessa controversia (ossia, nello stesso atto impugnato) una pluralità di pretese, alcune RAGIONE_SOCIALE quali intangibili alla definizione, è precluso integralmente il ricorso alla definizione per la totalità RAGIONE_SOCIALE riprese. Ciò risulta sia dall’interpretazione sistematica della disciplina di riferimento che dall’interpretazione teleologica della norma, nonché dalla circostanza in forza della quale il legislatore per specifiche ipotesi, come quella di cui all’art. 6, comma 4, del medesimo articolo, ha esplicitamente preso in considerazione la natura della pretesa sì da superare la stessa fondamentale distinzione ancorata alla unicità della controversia e dell’atto impugnato (cfr. ancora Cass. V, n. 37166/2021).
L’unico punto di riferimento univoco per accedere alla procedura clemenziale e, se del caso, lucrarne i benefici riflessi provocati da terzi, è la presentazione di una valida domanda o istanza di adesione che dir si voglia.
Essa costituisce atto di volontà negoziale necessario ad avviare quell’assunzione di obbligazioni avente natura transattiva ex art. 1965 e ss. c.c., che avrà effetti novativi (oggettivi) sull’obbligazione tributaria ed estintivi della controversia. In assenza di tale presupposto negoziale, non può operare l’efficacia estintiva del giudizio connessa alla procedura di definizione agevolata.
Un tanto non è declinabile, perché effetto immediato di superiori principi sostanziali e processuali, sottratti alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti. Se è pur vero che la parte privata contribuente qui chiede l’estensione degli effetti condonistici, non è men vero che l’istanza formale di definizione agevolata non è stata presentata. E si tratta di presupposto (qui carente) per invocare l’estensione di cui all’art. 6, comma quattordicesimo, d.l. n. 119/2018.
4.1. Parimenti, esorbita il potere del giudice di merito (eccesso di potere giurisdizionale) la pronuncia di estinzione della controversia in ragione della definizione agevolata di un terzo, in assenza di domanda della parte. Un tanto, infatti, si traduce in violazione del principio della domanda di parte che presidia il sistema del giudizio civile, amministrativo e tributario, di talché la rinuncia all’azione dev’essere sempre espressa o desumibile in modo univoco dal comportamento di parte.
In limine, l’estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, quale sarebbe l’assolvimento integrale del debito da parte del coobbligato, non può qualificarsi in questa sede, poiché il Comune di Crotone (anche eventualmente coobbligato) non ha inteso pagare integralmente il debito tributario, ma stralciare la propria posizione sostanziale (e processuale) con un atto transattivo, qual è la procedura di definizione agevolata.
E con queste premesse, non possono essere accolte le pur apprezzabili argomentazioni di parte privata, profuse in controricorso ed in memoria.
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga integralmente gli accertamenti che gli competono sul fondamento della pretesa tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME