Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 194 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 194 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6968/2025 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonché RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
contro
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n. 12/2025 depositata il 03/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 12/2025 depositata in data 03/01/2025, ha rigettato gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 106/2023 con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del fatto che l’ufficio aveva provveduto allo sgravio della cartella impugnata.
La CGT2 ha rigettato entrambi gli appelli, evidenziando che:
-l’appello RGA 14/2024 è stato presentato contro il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in data 12/10/2023, motivato dal fatto che nel caso di specie l’atto era già stato annullato in sede di autotutela e non era, quindi, pendente una lite oggetto di definizione;
-nel caso dell’appello 575/2023 la cartella impugnata era già stata oggetto di sgravio in autotutela emesso in data 02/02/2023.
Alla data della sentenza impugnata l’atto non era, quindi, più esistente, facendo cessare l’interesse processuale della ricorrente.
Ad avviso della CGT2 non è, poi, fondata la doglianza basata sull’emissione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di atti di recupero sostitutivi del medesimo importo complessivo della cartella impugnata, in quanto estranei al presente giudizio. Infine, è stata ritenuta corretta anche la statuizione del giudice di prime cure sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituite mediante controricorso.
In data 09/06/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente proposta di definizione anticipata del ricorso.
La parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c ommi 186 e 192, legge 29/12/2022 n. 197 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente ha ripercorso la seguente cronologia dei fatti di causa:
in data 31/10/2022 fu notificata la cartella di pagamento n. 08720220008549742000, impugnata in data 27/12/2022 davanti alla Corte di giustizia di primo grado di Pisa;
in data 11/12/2022 furono notificati gli atti di recupero NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE e CODICE_FISCALE;
alla data del 01/01/2023 pendeva un processo avente ad oggetto il ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 08720220008549742000;
d ) in data 2 febbraio 2023, l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio instaurato contro il ruolo, depositando il provvedimento di sgravio ed affermando che: « le somme ivi iscritte erano state oggetto degli atti di recupero NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO notificati, in data 13/12/2022 ».
alla data di tale costituzione (02/02/2023) la società ebbe, quindi, conoscenza del fatto che, ritenuta la fondatezza dell’eccezione per difetto di motivazione del ruolo, l’Ufficio aveva provveduto a confezionare gli atti di recupero (notificati in data 11/12/2022) per la medesima pretesa (già portata dal ruolo);
alla data di presentazione della domanda di definizione della lite (05/05/2023) era pendente sia il giudizio di appello inerente al ruolo (R.G.A. n. 575/2023) che, in primo grado (C.G.T. di primo grado di Pisa R.G.R. nn. 85 e 88 2023 doc. nn. 4 e 5), quelli promossi dalla società contro gli atti di recupero (che avevano sostituito il ruolo).
Alla luce della sequenza cronologica appena riportata la ricorrente rileva che è pacifico che alla data del 01/01/2023 pendesse una controversia (C.G.T. Pisa R.G.R. n. 382/2022) di fronte a un giudice tributario avente ad oggetto lo scrutino della debenza (o meno) RAGIONE_SOCIALE somme portate dal ruolo (e poi pretese con gli atti di recupero per asserite indebite compensazioni). È altrettanto pacifico che, alla data di presentazione della domanda (05/05/2023), non fosse ancora concluso il processo ‘ con pronuncia definitiva ‘.
La domanda di definizione agevolata era, pertanto, ammissibile e avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022.
Con il secondo motivo, in via subordinata, è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente ha rilevato l’illegittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui, rigettando l’appello contro la sentenza di primo grado, ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, rilevando che la cessazione della materia del contendere conseguiva all’annullamento in autotutela della cartella impugnata.
Passando all’esame del ricorso entrambi i motivi sono infondati.
Nel caso di specie, a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, l’amministrazione finanziaria ha provveduto all’annullamento dell’atto in autotutela, in quanto le somme ivi iscritte erano già oggetto degli atti di recupero (oggetto di impugnazione con due separati ricorsi). Il giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’atto di cui era stato chiesto l’annullamento. Successivamente alla notificazione dell’atto di appello la socie tà contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata, rigettata dall’amministrazione finanziaria, evidenziando che « non sussistendo più materia del contendere sulla somma oggetto della cartella impugnata, il cui ruolo era stato oggetto di autotutela con provvedimento depositato nel giudizio di primo grado e di cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pisa ha preso atto dichiarando l’estinzione del giudizio, la sopravvenuta assenza di valore della controversia renda la domanda di definizione inammissibile ».
Tuttavia, costituisce punto dirimente la circostanza che, alla data del 05/05/2023, quando è stata presentata istanza di definizione agevolata, era venuta meno la materia del contendere, essendo stato annullato in autotutela l’atto impositivo impugnato. È pertanto irrilevante la circostanza che tale cessazione sia stata pronunciata successivamente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata, dal momento che, con tale declaratoria, il giudice non emette alcuna statuizione di tipo costitutivo, ma dà atto di un effetto demolitorio che ha interessato l’atto (non sul piano processuale, ma) sotto il profilo sostanziale. Non può, quindi, essere oggetto di definizione agevolata un atto impositivo che -sebbene interessato da una lite al momento dell’ent rata in vigore del d.l. n. 197 del 2022 – sia successivamente venuto meno, mancando, in tal modo, l’oggetto concreto della definizione agevolata.
Anche in relazione alle spese di lite occorre rilevare che non si è avuta alcuna violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, considerato che, secondo la regola generale di cui all’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in caso di estinzione del giudizio le spese restano a definitivo carico di chi le ha anticipate.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto stabilito nell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito;
visto l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 1.500; visto l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Euro 500,00;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME