Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Campobasso, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, al INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 440, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 28.6.20211, e pubblicata il 29.9.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2012 -Cartella di pagamento -Decadenza dal beneficio dalla rateazione – Diniego di condono.
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME Giacomo avviso di irregolarità (n. 199694013001, sent. CTR, p. III) a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, in conseguenza del mancato pagamento di Iva ed addizionali, sebbene risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Il contribuente domandava ed otteneva di accedere al pagamento rateale, tuttavia non ottemperava al tempestivo pagamento di una rata, decadendo dal beneficio.
1.1. L’Amministrazione finanziaria notificava in conseguenza la cartella di pagamento n. 027 2017 00008461 41 al contribuente, che la impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. La CTP accoglieva il ricorso annullando la cartella di pagamento. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio.
Nella pendenza del gravame avverso la cartella esattoriale, NOME COGNOME proponeva istanza di definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 118 del 2019. La domanda non era accolta dall’Agenzia delle Entrate, con diniego n. 9189 del 2020, poiché la cartella esattoriale aveva natura di atto esclusivamente esattivo, essendo stata emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione, e non aveva natura di atto impositivo condonabile.
Avverso il diniego di condono il contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che lo rigettava, ritenendo che non si vertesse in tema di contestazione relativa ad un atto impositivo, e pertanto la controversia non era suscettibile di definizione agevolata ai sensi della normativa invocata.
il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR, affidandosi ad un unico di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018 come conv., perché la CTR ha erroneamente ritenuto corretto il diniego di condono in quanto non proposto avverso un atto impositivo, mentre la cartella esattoriale ex art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, ha pure natura di atto impositivo, come chiarito dalla Suprema Corte.
La CTR ha rigettato l’impugnativa del ricorrente motivando che ‘nel caso in trattazione la cartella in contestazione – pur emessa a seguito della comunicazione degli esiti di un controllo formale della dichiarazione – conseguita in realtà alla perdita del beneficio del rateizzo accordato al contribuente. Appare dunque evidente che tale cartella – per il recupero delle somme esposte in dichiarazione dal contribuente e non versate e per la perdita dell’agevolazione accordata -non può essere ritenuta atto impositivo in quanto scaturisce da un debito dichiarato dal medesimo contribuente e non onorato’ (sent. CTR p. VI).
2.1. Nel caso di specie il contribuente non si confronta con la decisione assunta dalla CTR, non dimostra perché gli argomenti proposti siano infondati. Insiste nell’affermare che la cartella esattoriale sarebbe il primo atto con il quale la pretesa fiscale è stata portata a sua conoscenza, ma non contrasta la tesi della CTR, secondo cui questa affermazione è errata. Il contribuente doveva essere ben a conoscenza della pretesa fiscale, se ne ha domandato ed ottenuto la rateazione nel pagamento, e la cartella non è stata emessa con riferimento all’originario debito fiscale, bensì quale
conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo fiscale che il contribuente aveva liberamente assunto.
Il ricorso introdotto dal contribuente risulta quindi inammissibile.
Peraltro, può aggiungersi per completezza, il ricorrente segnala che questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite, ha statuito che ‘in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva’, Cass. SU, 25.6.2021, n. 18298.
Il principio non risulta però applicabile al caso di specie.
3.1. Le Sezioni Unite, infatti, si sono pronunciate con riferimento all’ipotesi in cui la cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sia il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
Nel caso di specie, diversamente, il COGNOME ben prima della notifica della cartella esattoriale era a piena conoscenza della pretesa tributaria, tanto da aver domandato il condono ed esservi stato ammesso, ottenendo anche il beneficio della rateazione del debito. È stato solo a seguito della decadenza dal beneficio conseguente al mancato rispetto degli oneri assunti che la cartella esattoriale è stata emessa e notificata, come del resto espressamente indicato nella stessa, ed ha assunto perciò natura di
atto meramente esattivo e non risultava suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME Jacopo COGNOME che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.5.2025.