Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29871/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, in proprio quale socia e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentante e difese da ll’avvocato NOME COGNOME, (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. della SICILIA – SEZ.DIST. CATANIA, n. 1356/2018 depositata il 26/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Che nelle more del giudizio le parti contribuenti hanno dichiarato di aver definito la lite, beneficiando della procedura in forma agevolata, allegando altresì documentazione a suffragio del pagamento del residuo dovuto;
Che la stessa parte pubblica ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018;
Che in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 22/05/2024.