Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
Accertamento -Maggiori ricavi -Diniego definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6972/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e dif eso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA FOGGIA n. 92/2017, depositata in data 16 gennaio 2017; nonché
sul ricorso di cui al medesimo numero di RG proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata delle liti n. prot. 1591/2020 notificato il 21 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento, n. TVK011202113, in relazione all’anno di imposta 2009, con il quale, ritenuta inattendibile la documentazione contabile, a fronte dell’esposizione di costanti perdite dal 2006, accertava , ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) , d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e de ll’art. 54, secondo comma, d.P.R . 26 ottobre 1972, n. 633, maggiori ricavi per euro 91.908,00, riscontrando l’anti -economicità della gestione dell’attività di impresa .
A vverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Foggia la quale lo rigettava.
Il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR della Puglia la quale, con la sentenza di cui all’epigrafe , lo accoglieva ritenendo che la fattispecie contestata non fosse corroborata da presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la gestione antieconomica, ritenuta giustificata, non fosse sufficiente ad avallare la maggior pretesa.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione. Il contribuente resiste a mezzo controricorso, intestato come controricorso incidentale, con il quale chiede il rigetto
del ricorso dell’ Amministrazione e, in subordine, la cassazione con rinvio della sentenza al fine di reiterare le domande ritenute assorbite.
In data 23 maggio 2019, il contribuente ha avanzato, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, istanza di definizione agevolata della odierna controversia -individuata in ragione del numero di registro generale e del numero dell’atto impugnato -ricevuta dall’Amministrazione e protocollata al n. 0860260.23/05/2019.
In data 21 febbraio 2020, l ‘Ufficio , con riferimento alla detta istanza, con nota n. prot. 15091/2020, ha notificato alla parte il diniego della definizione. L’Ufficio ha rilevato che la sentenza della CTR impugnata era oggetto di un giudizio penale pendente nei confronti di giudici, funzionari ed addetti alla segreteria della Commissione tributaria che l’aveva emessa per corruzione in atti giudiziari e falsità ideologica ; per l’effetto , ha affermato che « il valore della lite indicato nella istanza di definizione è determinato in base ad una sentenza falsa per la quale l’ufficio all’esito del giudizio penale avrà diritto di richiedere la revocazione, la domanda di definizione deve essere rigettata non essendo certo l’importo dovuto per la definizione».
Avverso il diniego il contribuente propone ricorso innanzi a questa Corte e l’Agenzia delle entrate si dife nde a mezzo controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Censura la sentenza impugnata per non avere la CTR esaminato, valutato e considerato nel loro complesso gli elementi fattuali in forza
dei quali l’Ufficio aveva formalizzato l’accertamento ed evidenziato il comportamento antieconomico del contribuente.
Con il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata il contribuente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia: «violazione di legge ed eccesso di potere. Adozione del diniego in ipotesi non prevista dalla legge ovvero per finalità sanzionatorie o comunque diverse da quelle ripristinatorie. Pregiudizio certo versus illecito incerto illegittima presunzione di colpevolezza. Diniego di condono e contestuale azione risarcitoria: duplicazione del danno».
Osserva che la definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 non lascia all’Amministrazione margini di discrezionalità . Per l’effetto censura il diniego nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate ha fondato il medesimo sulla base di una prospettazione accusatoria con il risultato di arrecare un pregiudizio certo sulla base di un illecito incerto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia: «difetto di motivazione, omessa indicazione di elementi dai quali desumere la condotta illecita e conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente».
Censura il diniego nella parte in cui l’Amministrazione ha motivato richiamando un procedimento penale senza indicare in che modo quest’ultimo avesse ad oggetto la controversia oggetto del giudizio.
2.3. Con il terzo motivo denuncia «eccesso di potere ed erroneità della motivazione per avere, l’ufficio ritenuto inefficace la sentenza della CTR favorevole al contribuente. Efficacia della sentenza anche in pendenza del processo penale per corruzione e falso. Erroneità del giudizio di ingiustizia della sentenza».
Censura il diniego nella parte in cui l’Ufficio ha implicitamente disconosciuto l’efficacia della sentenza della CTR, sebbene allo stato non rimossa, ed il cui giudizio poteva essere «ripetuto» solo in caso di
revocazione ad opera del giudice legittimato. Aggiunge che la contestazione, mossa nel procedimento penale al relatore della sentenza, di aver emesso un atto falso non era idonea a mettere in discussione «i processi volitivi» del Collegio e che la redazione dei motivi della decisione -che secondo l’accusa penale non era opera del relatore, bensì di terzo soggetto -era successiva alla delibazione.
L’esame del ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è preliminare all’esame sia del ricorso avverso la sentenza della CTR sia dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, prospettata dal contribuente in controricorso.
L a definizione agevolata è consentita dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 rispetto alle controversie «pendenti» e, dunque, prescindendo anche dalla preliminare valutazione di ammissibilità del gravame. Infatti, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente, non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva, e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass. 30/05/2024, n. 15227, Cass., Sez. U, 1/01/2015, n. 643).
I motivi del ricorso avverso l’atto di diniego , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
4.1. Non è controverso che il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata (prot. 0860260.23/05/2019 ) ai sensi dell’ar t. 6 d.l. n. 119 del 2018 e che ha corrisposto la prima rata, come documentato in atti dalla quietanza del 14 maggio 2019.
In virtù del disposto di cui all’ art. 6, comma 12, d.l. cit., in ipotesi di istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, la Corte ha una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego
opposto dall’Ufficio, con pienezza del giudizio e compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità (cfr. Cass. 03/05/2019 n. 11623).
4.2. La questione controversa è già stata esaminata da questa Corte di legittimità con pronunce ai cui principi condivisibili si intende dare continuità (tra le più recenti Cass. 08/05/2024, n. 12544, Cass. 09/01/2024, n. 762 Cass. 16/05/2022, n. 15442).
Si è già affermato che, in tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio ; infatti, l’assenza di un esito definitivo di siffatto procedimento non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti per la definizione della controversia e impone, invece, di attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, in quanto non attinte da alcuna declaratoria di falsità. Si è, altresì, precisato che, qualora dovesse essere accertato in via definitiva che esse sono effetto del dolo del giudice, l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere la loro revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 6, cod. proc. civ., ed eventualmente recuperare gli importi indebitamente non versati. Prima di tale eventuale revocazione le sentenze impugnate spiegano pienamente i loro effetti e, quindi, ricorrono le condizioni perché si possa procedere alla definizione agevolata della lite, trattandosi, per l’appunto, di lite pendente.
In mancanza di prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle lite ed accertata la definibilità della stessa a seguito della illegittimità del provvedimento di diniego, poiché il pagamento della prima rata risulta comunque regolarmente eseguito, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio . Infatti, secondo l’art. 6,
comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. La cessazione della materia del contendere, invece, può dichiararsi solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Tenuto conto delle vicende del giudizio e del suo esito, appare equo compensare tra le parti le spese di lite dell’intero processo.
Stante la definizione agevolata della controversia, non vi sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il diniego di definizione agevolata della lite e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.