Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12090 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso per cassazione iscritto al n. 24609/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-controricorrente/ricorrente in via incidentale condizionataavverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1355/14/17 depositata il 15 marzo 2017
nonché sul successivo ricorso, rubricato sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposto da
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- avverso il PROVVEDIMENTO DI DINIEGO RAGIONE_SOCIALEA DEFINIZIONE AGEVOLATA RAGIONE_SOCIALEA CONTROVERSIA ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, notificato il 28 maggio 2020
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, per quanto in questa sede ancora interessa, recuperava a tassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e RAGIONE_SOCIALE‘IVA, compensi non dichiarati per un importo complessivo di 1.564.755,66 euro, corrispondente al totale RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie su conti correnti esteri asseritamente riferibili al contribuente e ritenute dall’Ufficio prive di idonea giustificazione.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, annullava le riprese fiscali in questione.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 1355/14/17 del 15 marzo 2017, rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, al quale il COGNOME ha resistito
con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico mezzo di censura.
Nelle more del giudizio, il contribuente presentava alla predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia tributaria ex art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
Con provvedimento notificato al contribuente in data 28 maggio 2020 l’Ufficio respingeva l’istanza, rilevando che l’importo versato per la definizione RAGIONE_SOCIALEa lite risultava inferiore a quello dovuto per legge.
Avverso il diniego il COGNOME ha spiegato tempestivo ricorso fondato su due motivi di doglianza, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta resistito con apposito controricorso.
I ricorsi sonno stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto sia del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata che del ricorso principale per cassazione contro la sentenza d’appello.
Nel successivo termine di cui al terzo periodo RAGIONE_SOCIALEo stesso comma entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
(A)Ricorso avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia tributaria emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario l’esame del ricorso proposto dal COGNOME avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, giacché il suo eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di
estinzione del presente giudizio di legittimità per il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
1.1 Con il primo motivo di tale ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 1, 2, lettera b), e 2ter , del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
1.2 Si assume che il provvedimento di diniego risulterebbe illegittimo per avere l’Ufficio erroneamente ritenuto che l’importo da versare per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata dovesse essere determinato in misura pari al 15 per cento del valore originario RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge, laddove la norma applicabile al caso di specie sarebbe, invece, da individuare nel successivo comma 2ter RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, specificamente riguardante le controversie tributarie pendenti davanti a questa Corte.
In base a tale disposizione, ove l’RAGIONE_SOCIALE sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la lite può essere definita con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del predetto valore.
1.3 Si deduce, in proposito, che, per effetto del giudicato interno formatosi sulle statuizioni relative agli altri rilievi fiscali posti a base RAGIONE_SOCIALE‘impugnato avviso di accertamento, la fra le parti deve ormai considerarsi limitata alla sola ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE‘importo di 1.564.755,66 euro, rispetto alla quale l’Amministrazione Finanziaria è risultata totalmente soccombente sia in primo che in secondo grado.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 6, comma 1, e 12 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
2.1 Si sostiene che l’Ufficio non avrebbe comunque potuto rigettare
la domanda di definizione agevolata a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo all’uopo da pagare, non essendo una simile ipotesi contemplata dall’art. 6 del menzionato decreto -legge come causa di decadenza dal beneficio condonistico.
Al contribuente andava, quindi, quantomeno consentito di rettificare la propria dichiarazione di adesione, prima che nei suoi confronti fosse adottata la gravosa del diniego.
Il primo motivo è infondato.
3.1 L’art. 6, comma 2 -ter , del D.L. n. 119 del 2018 dispone che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia».
3.2 Detta norma deve essere coordinata con quelle recate dai commi 1, 1bis , 2 e 2bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, le quali così recitano:
« 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia. Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia è stabilito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
1bis . In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a)del 40 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b)del 15 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
2bis . In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE, l’importo del tributo al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata».
3.3 Dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative surriportate si ricava che la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie promosse nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018 può avvenire mediante il pagamento di un importo commisurato al valore RAGIONE_SOCIALEa causa determinato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e diversamente stabilito a seconda del grado in cui il processo si trovi e RAGIONE_SOCIALE‘esito dei pregressi gradi di merito.
Detto importo, più precisamente, risulta pari:
-all’intero valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, se la causa sia pendente in grado di appello o di cassazione o dinanzi al giudice del rinvio (comma 1) e non ricorra alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui ai successivi commi 2, 2bis e 2ter ;
al 90 per cento del valore, se la causa sia pendente in primo grado (comma 1bis );
-al 40 per cento del valore, se la causa penda in grado d’appello e l’RAGIONE_SOCIALE sia risultata totalmente soccombente
all’esito del giudizio di prime cure, oppure se la causa penda in grado di cassazione e l’RAGIONE_SOCIALE sia risultata totalmente soccombente all’esito RAGIONE_SOCIALE‘unico grado di merito (comma 2, lettera a);
al 15 per cento del valore, se la causa penda dinanzi a questa Corte e l’RAGIONE_SOCIALE sia risultata totalmente soccombente soltanto all’esito del giudizio di secondo grado, ma non anche del primo (comma 2, lettera b);
al 5 per cento del valore, se la causa penda davanti a questa Corte e l’RAGIONE_SOCIALE sia risultata soccombente all’esito di tutti i pregressi gradi di giudizio (comma 2ter ).
3.4 Un’ipotesi peculiare è quella in cui il ricorso del contribuente sia stato accolto solo in parte o comunque la soccombenza sia stata ripartita fra lo stesso contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE.
3.5 La descritta situazione è regolamentata dal combinato disposto dei commi 2 e 2bis sopra citati, in base ai quali, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo da pagare per la definizione agevolata dalla controversia, occorre avere riguardo alle sorti RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
Più in particolare, detto importo risulta pari:
(a)all’intero ammontare del tributo, al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni, per la parte di atto confermata dall’ultima o unica pronuncia giurisdizionale intervenuta al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata;
(b)al 40 per cento RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del tributo, al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni, per la parte di atto annullata, qualora l’annullamento sia stato disposto con la pronuncia di primo grado;
(c)al 15 per cento RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del tributo, al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni, per la parte di atto annullata, qualora l’annullamento sia stato disposto con la pronuncia di secondo grado.
3.6 Alla luce RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione normativa sopra illustrata, si appalesa privo di fondamento l’assunto del ricorrente secondo cui al caso in esame risulterebbe applicabile la norma contenuta nel comma 2ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, la quale, come si è visto, si riferisce all’ipotesi di domanda di definizione agevolata proposta in pendenza del giudizio di cassazione relativo a controversia tributaria che abbia registrato l’integrale soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in tutti i precedenti gradi fino a quel momento svoltisi; situazione, questa, che con ogni evidenza non ricorre nella presente fattispecie, in quanto l’originario ricorso del COGNOME è stato accolto solo in parte dai giudici di prime cure e l’atto impositivo oggetto di causa è stato per il resto confermato con statuizione divenuta intangibile in difetto di impugnazione.
3.7 La norma di riferimento è invece quella di cui al comma 2bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, sicchè il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata non può essere conseguito mediante il versamento di un importo pari al 5 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
3.8 Legittimo appare, pertanto, sotto questo aspetto, il provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione Finanziaria, onde la prima censura è destinata alla reiezione.
Il secondo motivo è ugualmente infondato.
4.1 Poiché il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata è subordinato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, al pagamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il 31 maggio 2019, appare evidente come la non corretta determinazione di tale importo in sede di presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda finisca inevitabilmente per incidere sull’idoneità dei versamenti che il contribuente deve effettuare per poter fruire del beneficio condonistico.
4.2 Per tale ragione, la contestata inosservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni regolanti la determinazione e il conseguente pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto per la definizione giustifica il diniego opposto
dall’Amministrazione Finanziaria, che anche da questo punto di vista non presenta profili di illegittimità.
4.3 D’altro canto, in assenza di una specifica disposizione sul punto, è da escludere che il detto diniego debba essere preceduto da un necessario momento di interlocuzione fra l’Ufficio e il contribuente, volto ad offrire a quest’ultimo la possibilità di emendare la propria domanda e di integrare gli insufficienti versamenti effettuati.
4.4 Il comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘articolo in commento si limita, infatti, a fissare il termine (31 luglio 2020) per la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale diniego e a prevedere l’impugnabilità del provvedimento, entro sessanta giorni dall’eseguita notificazione, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la causa.
(B)Ricorso principale per cassazione contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR del Lazio n. 1355/14/17 del 15 marzo 2017
Il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dal contribuente avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia impone di procedere alla disamina del ricorso principale per cassazione spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1355/14/17 emessa dalla CTR del Lazio.
5.1 Con il primo motivo del suddetto ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 32, comma 2, nn. 2) e 7), e 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
5.2 Sulla premessa che l’impugnato avviso di accertamento si fonderebbe sulle risultanze di indagini finanziarie riguardanti alcuni conti correnti ritenuti riconducibili al COGNOME, dalle quali sarebbero emersi accreditamenti non giustificati per un importo complessivo di 1.564.755,66 euro, la ricorrente rimprovera alla CTR di aver disatteso la presunzione posta dall’art. 32, comma 2, nn. 2) e 7) del D.P.R. n. 600 del 1973. 5.3 Deduce, al riguardo, che il giudice di merito non può privare i
dati ed elementi acquisiti presso banche e intermediari finanziari del valore presuntivo loro attribuito dalla legge e che la prova contraria di cui è onerato il contribuente deve essere analitica e specificamente riferita alle singole movimentazioni contestate.
Con il secondo motivo, introdotto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c..
6.1 Si imputa alla Commissione regionale di aver apoditticamente respinto l’appello erariale, senza confutare le censure mosse dall’Ufficio alla sentenza di primo grado.
Il secondo motivo, da esaminare con precedenza perché prospettante un vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata pronuncia, è infondato.
7.1 Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza in scrutinio emerge chiaramente che la CTR ha dapprima individuato le questioni giuridiche rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione ovvero quelle inerenti all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa sul cd. «scudo fiscale» e all’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie relative ai conti correnti intestati al contribuente o ad altri soggetti legati allo stesso da vincolo di familiarità o da rapporti di affari o di natura commerciale- e quindi rilevato che: – non era precluso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esercizio di ulteriore potere accertativo con riferimento alle attività detenute all’estero dal contribuente in epoca successiva al 31 dicembre 2018; l’atto impositivo oggetto di causa si fondava esclusivamente sui «dati contenuti in tabulati informatici rinvenuti nella contabilità di altro soggetto (il COGNOME [ recte : Lande -n.d.r . ] ), in assenza di qualsivoglia collegamento funzionale con i conti correnti intestati al resistente» .
7.2 La motivazione che sorregge il «decisum» è dunque pienamente comprensibile e consente di individuare il percorso argomentativo che ha condotto i giudici regionali alla conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, sì da raggiungere la soglia del cd.
«minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale, la cui inosservanza segna il limite entro il quale, a sèguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, può ancora operare il sindacato di legittimità sulla motivazione (sull’argomento cfr., ex permultis , Cass. n. 3376/2024, Cass. n. 36135/2023, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il primo motivo è inammissibile.
8.1 Come già evidenziato in occasione RAGIONE_SOCIALEa disamina RAGIONE_SOCIALEa precedente censura, la CTR ha accertato in fatto che l’atto impositivo emesso a carico del contribuente si fondava esclusivamente sui dati contenuti in tabulati informatici rinvenuti nella contabilità di altro soggetto, i quali non aveva trovato alcun elemento di riscontro attraverso l’analisi dei conti correnti intestati al contribuente o a persone a lui in qualunque modo riconducibili.
8.2 A fronte di un simile apprezzamento di merito, lungi dall’individuare eventuali erronee affermazioni in diritto fatte dalla CTR, la ricorrente incentra le proprie critiche sull’assunto che l’accertamento oggetto di causa si fondasse su elementi raccolti nell’àmbito di indagini finanziarie.
8.3 Dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la doglianza mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa «quaestio facti» rispetto a quella operata dal collegio di secondo grado, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella assunta dai giudici «a quibus» .
8.4 Essa non può, conseguentemente, avere ingresso, presupponendo una differente valutazione dei fatti storici acclarati dalla sentenza in esame (cfr. Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 15568/2020).
(C) Ricorso incidentale condizionato
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, ricondotto
al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 -bis , comma 4, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001.
9.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto che l’adesione del COGNOME alla procedura di cd. «scudo fiscale» disciplinata dal citato D.L. n. 78 del 2009 non precludesse all’Amministrazione Finanziaria l’esercizio di ulteriore azione accertativa relativamente alle somme rimpatriate.
9.2 Il ricorso rimane assorbito dal rigetto di quello principale.
(D)Statuizioni conclusive
In definitiva, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, vanno respinti sia il ricorso proposto dal COGNOME avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, sia il ricorso principale per cassazione spiegato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza resa «inter partes» dalla CTR laziale, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale condizionata esperita dal contribuente.
Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro reciproca soccombenza.
Stante l’esito del ricorso avverso il diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, deve essere resa a carico del COGNOME l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012.
12.1 Non si fa luogo ad analoga attestazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’integrale rigetto del ricorso principale per cassazione, essendo ad essa applicabile -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEo stesso D.P.R., prevedente la
prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, nonché il ricorso principale per cassazione contro la sentenza d’appello, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato; compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione