Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34941 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6304/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL VENETO n. 939/01/21 depositata il 26/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 939/01/21 del 26/07/2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 507/03/15 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IVA relative agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, nonché avverso un diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2008.
1.1. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) con riferimento agi avvisi di accertamento, la lite era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; b) il giudizio, peraltro, doveva continuare con riferimento al diniego di rimborso del credito IVA di euro 270.319,72; c) peraltro, «dagli atti di causa non emerge alcun fratto o circostanza da cui potere stabilire un qualsiasi motivo per negare il rimborso richiesto. L’IVA risulta versata dalla CONCERIA COGNOME ed, evidentemente, stata versata in misura superiore all’ammontare che invece doveva essere»; d) «esclusa dunque l’illiceità del comportamento della Società e la sua non partecipazione al contesto delle frodi carosello, non sembra si rinvenire negli ascritti dell’Ufficio alcuna argomentazione tale da portare alla sua rivalutazione in questo grado ed alla conseguente esclusione del diritto al rimborso della maggiore IVA»; e) la definizione agevolata della controversia «preclude in ogni caso l’indagine diretta ad accertare la consapevolezza o meno, da parte della contribuente, di partecipare al meccanismo fraudolento, senza contare che tale partecipazione, in occasione della sentenza di primo grado, peraltro, stata esclusa».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, che vengono di seguito brevemente illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine all’accoglimento dell’istanza di rimborso della società contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la definizione agevolata non consenta di indagare sulla partecipazione della società contribuente ad una frode IVA, con conseguente indetraibilità dell’imposta.
I motivi, sicuramente ammissibili (diversamente da quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE), possono essere unitariamente esaminati e sono fondati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è palesemente apparente nella parte in cui ritiene il diritto al rimborso senza spiegare le ragioni per le quali il credito sussiste (si afferma che l’IVA è stata evidentemente versata in misura superiore al dovuto, ma non si spiega perché si è ritenuto tale maggiore versamento) e per le quali ha ritenuto Conceria estranea alla frode IVA contestata (si afferma che va esclusa l’illiceità del comportamento della società contribuente e che quest’ultima non ha partecipato alle frodi carosello, ma non si indicano le ragioni di tali conclusioni). In buona sostanza, la CTR non giustifica in alcun modo il proprio convincimento, sicché non v’è alcuna evidenza della ratio decidendi .
2.3. Quanto poi al rilievo per il quale la definizione agevolata non consentirebbe di indagare sulla partecipazione di Concerie alla frode IVA, trattasi di affermazione errata in diritto, con conseguente fondatezza del secondo motivo di ricorso.
2.4. Se è vero, infatti, che il condono -avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile -non impedisce alla società contribuente di chiedere il rimborso con riferimento ad imposte oggetto dello stesso (Cass. n. 20829 del 30/09/2020), non operando sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 16692 del 06/07/2017), è altrettanto vero che quest’ultima possa contestare la sussistenza dei presupposti sui quali detti crediti si fondino (Cass. n. 25719 del 13/11/2020).
2.5. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che l’Amministrazione finanziaria ben può contestare l’esistenza del credito IVA chiesto a rimborso in relazione alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; con la conseguenza che la sussistenza o meno delle operazioni contestate avrebbe dovuto essere oggetto di esame da parte del giudice di appello, che, invece, ha escluso la frode per il semplice fatto della intervenuta definizione degli accertamenti in cui la stessa è stata contestata.
Il ricorso incidentale di Conceria è affidato ad un unico motivo, con il quale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata su tutte le domande ed eccezioni sollevate dal ricorrente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Conceria è stata integralmente vincitrice in primo grado, sicché le questioni non esaminata dalla CTR non possono formare oggetto di ricorso incidentale, ma devono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
In conclusione, vanno accolti i motivi di ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
4.1. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.