Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12255 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14246/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende EMAIL
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 1262/2023 depositata il 08/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 1262/2023 depositata in data 08/02/2023, ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza n. 6701/2018 – emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina e pubblicata il 27/11/2018 -con la quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio.
La CTR ha rilevato che i giudici di primo grado richiamato l’art. 11, comma 8 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21/6/2017 n. 96 – hanno evidenziato che, nel caso in esame, non era stata depositata dalla società appellante, entro la data del 10/10/2017 (e neanche successivamente), copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Non si era, quindi, verificata la situazione, in presenza della quale, la sospensione poteva essere prorogata fino al 31/12/2018.
Di conseguenza, la causa di sospensione doveva intendersi cessata alla data del 10/10/2017.
Considerato, poi, che, nonostante quanto previsto dal l’art. 43 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (« dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente della sezione »), la società dalla data di sospensione non aveva presentato alcuna istanza di trattazione al presidente della sezione -limitandosi a produrre, solamente in data 09/01/2018, un’istanza di riunione con un altro procedimento, come tale inidonea a essere considerata equivalente ad una richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione -il processo doveva ritenersi estinto ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
Ad avviso della CTR la contribuente aveva tentato, in sede di appello, una diversa interpretazione delle disposizioni appena richiamate, peraltro «alquanto chiare».
Contro la sentenza della CTR Araigal ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
La controricorrente ha resistito con controricorso depositato in data 05/07/2024.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360 , primo comma, n. 4, c.p.c. per la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 132 c.p.c.
1.1. La parte ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie, la decisione della CGT2 non contiene la concisa esposizione del giudizio, né fa richiamo ai motivi di fatto di diritto richiamati dalle parti. Rileva che la controversia è caratterizzata, invece, da uno svolgimento del processo alquanto contorto e confuso, che ha
portato i giudici ad emettere una decisione del tutto errata, priva di riscontro negli atti di causa.
In particolare, la sentenza non contiene alcun richiamo al numero dell’avviso di accertamento per il quale l’istanza di sospensione è stata avanzata e, di conseguenza, non dà alcun riscontro probatorio sul fatto se tale istanza contenesse o meno un numero diverso da quello effettivamente impugnato nel procedimento all’interno del quale è stata presentata.
1.2. Secondo quanto risulta dall’esposizione della ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina pendevano due ricorsi: RGR 816/2015 ( relativo all’avviso di accertamento n. TYX03BB00588/2014) e RGR 3373/2014 (riguardante l’accertamento n. TYX03BB00488/2014 ). In sede di comunicazione della data dell’udienza la cancelleria aveva notificato l’avviso , scambiando gli identificativi degli avvisi di accertamento impugnati. Di conseguenza, pervenuta l’errata comunicazione della cancelleria che abbinava il numero di R.G. n. 3373/2014 all’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE2014 il ricorrente, intendendo proporre l’istanza di definizione proprio in relazione a quest’ultimo avviso (impugnato, tuttavia, nel diverso giudizio iscritto a R.G. 816/2015), aveva chiesto la sospensione del giudizio nell’ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 3373/2014, concessa dalla CTP fino al 10/10/2017, con ordinanza la cui comunicazione riportava gli estremi dell’avviso da ultimo richiamato. Secondo quanto riportato dalla parte ricorrente, a ll’udienza del 05/10/2018, chiarito l’equivoco, fu emessa l’ordinanza n. 3150/2018 , che riportava gli esatti riferimenti, abbinando il numero RGR 816/15 all’ avviso di accertamento n. TYX03BB00588/2014.
Con tale ordinanza l’udienza per la trattazione del giudizio relativo alle ritenute alla fonte anno 2009 -cioè l’ unico atto cui era da
collegare l’istanza di sospensione ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 – fu fissata per il 07/12/2018. A tale udienza fu disposta con ordinanza la sospensione del giudizio R.G. n. 816/15.
Con il secondo motivo è stata contestata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
2.1. La ricorrente rileva come la sentenza impugnata non contenga alcun riferimento agli errori della CTP in relazione agli esatti abbinamenti degli atti ai fascicoli e, in particolare, alla circostanza che nessuna istanza di sospensione fosse stata presentata in ordine all’avviso di a ccertamento n. TYX03BB00488/2014, dal momento che quella presentata nel fascicolo doveva essere abbinata all’avviso n. TYX03BB00588/2014. I giudici tributari di secondo grado hanno, tuttavia, ritenuto estinto il ricorso per la mancata riassunzione ex art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992 , pervenendo a tale conclusione sulla base di un’ erronea percezione del materiale presente agli atti del giudizio, dato che l’istanza di sospensione riguarda va un altro avviso di accertamento (n. CODICE_FISCALE/2014), impugnato in altro giudizio pendente davanti alla CTP con RGR 816/2015.
Non è stato, poi, considerato che la sezione IV della CTP nelle more aveva utilizzato la medesima istanza, sospendendo con ordinanza n. 4045/2018 il giudizio 816/2015 relativo all’avviso n. CODICE_FISCALE/2014, i.e. quello indicato nell’istanza.
Le vicende processuali e la documentazione allegata ai giudizi proverebbero, quindi, che nel giudizio RGR 3373/2014 (relativo all’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2014 ) non fosse mai stata avanzata dal contribuente nessuna istanza di sospensione, al fine di aderire alla definizione della lite, con la conseguenza che non
avrebbe potuto legittimamente verificarsi nessuna estinzione del ricorso per mancata riassunzione.
Con il terzo motivo è stata contestata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
3.1. La ricorrente rileva di aver preliminarmente formulato l’eccezione riguardante l’illegittimità della sentenza emessa dalla CTP « in quanto fondata su un errore di fatto, non esistendo agli atti del giudizio una istanza di sospensione ex articolo 11, comma 8, del D.L. N. r l’anno d’imposta 2009 e non sussistendo a carico del contribuente Lgs. 546/1992».
50/2017 ricollegabile all’avviso di accertamento CODICE_FISCALE relativo al recupero dell’IRES, IVA, IRAP pe l’onere di riassumere il giudizio ex articolo 43 del D. Tale eccezione è consequenziale al primo motivo d’appello, con il quale era stata denunciata l’illegittimità della sentenza per travisamento delle risultanze processuali.
Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
4.1. La parte ricorrente rileva che l’estinzione del giudizio si fonda su un presupposto del tutto errato: l’esistenza agli atti del fascicolo dell’istanza di sospensione ex art. 11 , comma 8, d.l. n. 50 del 2017, anche se riferita all’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2014.
Partendo da tale errato presupposto, i giudici hanno dichiarato il processo estinto a seguito dell’inerzia del contribuente, il quale, nonostante avesse presentato l’istanza ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 per la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017, non avrebbe presentato istanza di trattazione del giudizio entro sei mesi da tale data ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992 . Tale
ragionamento, ad avviso di parte ricorrente, viola palesemente l’articolo 11 , comma 8, d.l. n. 50 del 2017: nel caso in cui alla data del 10/10/2017 non fosse stata fornita la prova dell’adesione alla definizione, il processo avrebbe, infatti, ripreso naturalmente il suo corso, mentre nel caso in cui il contribuente si fosse avvalso della definizione agevolata, usufruendo della sospensione fino al 31/12/2018, era previsto dall’art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017 l’ulteriore adempimento della presentazion e dell’istanza di trattazione entro il 31/12/2018 per la prosecuzione della controversia. Dal combinato disposto dei richiamati commi 8 e 10, appare quindi chiaro come la sospensione dei giudizi che hanno formato oggetto di definizione, operante fino al più ampio termine del 31 dicembre 2018, fosse finalizzata a consentire, in mancanza di attività delle parti, l’effetto giuridico della estinzione automatica del processo.
La ricorrente rileva, quindi, che: « Quanto deciso dalla CTP di Messina e confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, deve ritenersi errato in quanto all’interno della stessa normativa il giudice ha espressamente previsto un adempimento per la ripresa del giudizio, ma ha collegato tale attività ad una determinata fase della procedura, quella in cui l’istanza è realmente presentata. Aver disciplinato specificatamente la procedura per la ripresa del giudizio con riferimento al secondo step della fase di sospensione del giudizio – quella finno al 31.12 2018 – , significa che per i giudizi in cui, in presenza della sola richiesta di sospensione fino al 10.10.2017, senza presentazione della definizione della lite, la causa debba proseguire spontaneamente senza che sia necessario per il contribuente effettuare alcun atto di ripresa. »
Con il quinto motivo è stata contestata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
5.1. La ricorrente rileva che la decisione con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992 non solo applica falsamente l’art. 11 d.l. n. 50 del 2017 , ma omette anche di dare spiegazione idonea della sua interpretazione. In sostanza, la Corte di giustizia tributaria ha enunciato una regola di giudizio astratta, ma non ha dato conto dell’ an e del quomodo della sua applicazione al caso sub iudice , prescindendo da quest’ultimo e rendendo, pertanto, incomprensibile il ragionamento attraverso cui il principio è diventato regola della fattispecie concreta.
In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso, depositato dall’Avvocatura dello Stato in data 05/07/2024, a fronte della notificazione del ricorso, perfezionata in data 26/06/2023, quindi ben oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso ex art. 370 c.p.c.
Quanto ai motivi di ricorso, il quarto motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.
L’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 prevede, infatti, che: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. »
Nel caso di specie è dirimente la circostanza che la ricorrente, depositata la richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 11 cit., non abbia depositato l’ulteriore documentazione prevista dalla norma appena riportata ( i.e. copia
della domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata). Come precisato da questa Corte, in tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un’istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell’originario ricorso (Cass., 02/02/2021, n. 2221).
Nel caso di specie la CTR ha, quindi, errato nel ritenere necessaria un’istanza di riassunzione, considerato che l’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2011 prevede un’ipotesi di sospensione ex lege, che non necessitava di un atto di riassunzione per l’ipotesi di mancato deposito della documentazione indicata nella norma appena citata, entro il 10 ottobre 2017. Di conseguenza, la decisione della CTR è errata, nella misura in cui conferma la decisione di estinzione del giudizio pronunciata dal giudice di primo grado, sul presupposto della mancanza di un’attività di impulso di parte entro il termine di sei mesi, tuttavia non necessaria, nel caso di specie, per la prosecuzione del giudizio.
Alla luce di quanto sin qui rilevato il quarto motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, che in
diversa composizione deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso;
dichiara inammissibile il controricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025.