Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1951 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12024/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Roma, come da procura in atti, ed ivi presso il suo studio el.dom.to in INDIRIZZO;
– parte controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Roma, come da procura in atti, ed ivi presso il suo studio el.dom.to in INDIRIZZO;
-parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.5724/19 del 14.10.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’estinzione del processo.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti;
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione.
§ 1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale – previa riunione degli appelli ed a conferma della prima decisione – ha ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione notificati alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86) su due atti notarili del 10 luglio 2015 e del 25 ottobre 2016, con i quali quest’ultima aveva apportato al RAGIONE_SOCIALE, gestito dalla prima, un portafoglio di immobili; atti notarili che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la maggiore pretesa per imposta proporzionale di registro si basava sull’assunto che la tassazione agevolata applicata dalle parti in sede di autoliquidazione (art.9 cit.) fosse stata soppressa dall’articolo 10, comma quarto, d.lgs. n. 23 del 2011 il quale, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, aveva disposto la eliminazione di tutte le previgenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, con la sola esclusione di quelle in esso esplicitamente indicate relative agli <>;
-diversamente da quanto così sostenuto dall’Ufficio, la disciplina prevista per gli apporti ai fondi immobiliari di cui all’articolo 9 decreto legge n. 351 del 2001 conv.l. 410/01 cit. nonché dall’articolo 7 della tabella allegata al d.P.R. 131/86 per i fondi mobiliari, non era stata soppressa perché essa non aveva contenuto agevolativo, costituendo invece il regime ordinario di tassazione degli atti di apporto in fondo comune, in ragione della diversità strutturale di questi ultimi rispetto agli ordinari trasferimenti immobiliari;
-la non obbligatorietà della registrazione di tali atti caratterizzava la disciplina in questione, prima dell’articolo 9 citato, già ex articolo 15 della legge n. 84 del 1994 istitutiva dei fondi di investimento immobiliare;
-la diversità strutturale degli apporti al fondo comune era insita nella loro strumentalità rispetto alla destinazione impressa ai beni, dei quali la società di gestione non poteva disporre liberamente, ma solo in conformità alle finalità per le quali i beni venivano conferiti dai quotisti, da considerarsi titolari in senso sostanziale dei medesimi;
-ciò rendeva incompatibile l’ordinaria imposizione proporzionale di registro prevista per i trasferimenti a titolo oneroso di cui all’articolo
1 tariffa allegata, ai quali soltanto si riferiva la soppressione di cui all’articolo 10 comma quarto, decreto legislativo n. 23 del 2011;
-l’imposizione in misura fissa dei conferimenti immobiliari era stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319 del 2013, la quale aveva riconosciuto la legittimità dell’imposizione proporzionale solo nel diverso caso di rivendita immediata dei beni da parte del fondo;
-la stessa RAGIONE_SOCIALE Finanziaria, con le Circolari n. 2 del 15 febbraio 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014 (entrambe successive all’entrata in vigore dell’articolo 10 comma 4^ citato), deponevano nel senso del mantenimento dell’imposizione in misura fissa.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato distinti controricorsi di uguale contenuto.
§ 2. Con istanza 9.10.2023 RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima (allegate).
La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto la ricorrente RAGIONE_SOCIALE) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197-198 art. 1 cit., giovando essa anche al co-obbligato in solido RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del co. 202 art. 1 cit..
Le spese restano, ex lege , a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
PQM
-dichiara estinto il processo;
-spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Cosi’ deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024 .
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME